Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/02/2024 n. 4311 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di rettifica e liquidazione notificato alla SAMM Costruzioni S.r.l. il 26 novembre 2007 per maggiori imposte di registro e ipocatastali, oltre sanzioni, sull'acquisto, avvenuto il 6 novembre 2005, di un terreno edificabile di 10.735 mq a Messina. L'Ufficio ne aveva rettificato il valore venale da 1.750.000 a 5.900.000 euro, facendo riferimento alla stima dell'Ufficio Tecnico Erariale. Il curatore ha proposto tre motivi: omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere considerato che il terreno era stato sequestrato e poi confiscato in conseguenza di una condanna penale per fatti corruttivi, che avrebbero determinato l'inserimento in zona B4C e il rilascio della concessione edilizia; violazione degli artt. 51 d.P.R. 131/1986 e 53 Cost., sostenendo che, senza tali condotte, il terreno sarebbe stato in zona C e avrebbe avuto valore inferiore; omessa pronuncia e omesso esame dei costi, stimati in 2.700.000 euro, per opere di contenimento necessarie a edificare il terreno. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo motivato l'avviso, adeguata la stima dell'Ufficio e non decisivi né il procedimento penale né il sequestro, anche alla luce della concessione edilizia e di 13 preliminari di vendita stipulati nel 2007 per oltre 3.150.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva esaminato le vicende penali e spiegato perché non riteneva che incidessero apprezzabilmente sul valore del terreno; non ricorrevano quindi né omesso esame di fatto decisivo né violazione dell'art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è infondato: ai fini dell'imposta di registro rileva il valore venale al momento dell'atto, quando il terreno era classificato in zona B4C, con indice edificatorio di 5 mc/mq; il successivo sequestro e la confisca non dimostrano l'erroneità della valutazione riferita a quel momento. Il terzo motivo è inammissibile: il ricorrente non ha indicato se e come la questione dei costi delle opere di contenimento fosse stata ritualmente proposta nel ricorso introduttivo, né ha riportato gli atti necessari a verificarlo; non poteva quindi imputarsi alla CTR l'omessa pronuncia. Il curatore è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione, in coerenza con la natura di imposta 'd'atto' che tuttora connota l'imposta di registro (C.Cost. n. 158/20), ha riguardo al valore venale attribuibile al bene nel momento in cui si perfeziona l'atto traslativo. È questo, non altro, il preciso e certo contesto temporale nel quale si realizza il presupposto dell'imposizione e si determina il trapasso di ricchezza espressivo della capacità contributiva di cui all'articolo 53 Cost.

    Il valore imponibile dell'immobile va determinato con riferimento al momento dell'atto traslativo. Per la stima rilevano la qualificazione urbanistica e le potenzialità edificatorie allora esistenti; le vicende successive non modificano retroattivamente il valore fiscalmente rilevante.

  • Art. 53 Cost.

    È questo, non altro, il preciso e certo contesto temporale nel quale si realizza il presupposto dell'imposizione e si determina il trapasso di ricchezza espressivo della capacità contributiva di cui all'articolo 53 Cost.

    La capacità contributiva rilevante per l'imposta di registro si manifesta nel trasferimento e va valutata al momento in cui l'atto si perfeziona, non in base agli esiti successivi dello sfruttamento del bene.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Nel caso in cui si deduca la violazione, per omessa pronuncia, dell'art. 112 cod. proc. civ., l'onere di specificità ed autosufficienza del motivo di cassazione presuppone che il ricorrente illustri l'avvenuta tempestiva e rituale introduzione in giudizio della domanda ovvero eccezione pretermessa.

    Chi denuncia in cassazione un'omessa pronuncia deve indicare in modo puntuale dove e quando la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta. In mancanza, la Corte non può verificare la censura e il motivo è inammissibile.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    È dunque di assoluta evidenza che - contrariamente all'assunto del ricorrente - la Commissione Tributaria Regionale non è incorsa né nell'omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360, co. cit., e neppure nella violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., avendo essa preso puntuale posizione sul motivo di opposizione appunto incentrato sull'interferenza della vicenda penale con il procedimento tributario di rettifica e recupero a tassazione.

    La censura di omesso esame non è fondata se il giudice di merito ha considerato il fatto e ha espresso sul punto una valutazione; non basta contestare l'esito di tale valutazione per configurare il vizio.

  • Art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nulla però si dice circa la rituale deduzione di questo profilo di asserita illegittimità dell'avviso di rettifica già nel ricorso introduttivo del giudizio (deduzione di cui non vi è traccia in sentenza), così come sarebbe stato necessario in ragione del sistema di preclusioni che presiede anche al processo tributario e, segnatamente, dell'osservanza del divieto di novità in appello ex art. 57 D.Lgs. 546/92.

    Una contestazione nuova non può essere introdotta per la prima volta in appello. Per sostenere in cassazione che il giudice regionale abbia omesso di pronunciarsi, il ricorrente deve dimostrare che la questione era stata proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando applicabile.

Massime di principio

  • Per l'imposta di registro sugli immobili, il valore venale va stimato alla data dell'atto, considerando la situazione urbanistica ed edificatoria esistente in quel momento; eventi successivi, come sequestro, confisca o mancata realizzazione del progetto, non rideterminano di per sé il valore imponibile.
  • La classificazione urbanistica e le potenzialità edificatorie concretamente attuali alla data del trasferimento sono elementi centrali della stima. La stima può comunque considerare il grado di attualità delle potenzialità e gli oneri necessari, purché riferiti alla situazione esistente al momento dell'atto.
  • La contestazione della stima fiscale deve confrontarsi con i criteri e gli elementi usati dall'Ufficio e indicare in modo documentato perché non rappresentano il valore di mercato alla data rilevante; circostanze posteriori, da sole, non provano l'erroneità del valore accertato.
  • Per denunciare omessa pronuncia in cassazione non basta affermare che una questione è stata ignorata: occorre indicare con precisione l'atto e il momento in cui la domanda o eccezione è stata proposta, riportandone i termini necessari alla verifica.
  • Nel processo tributario non si può introdurre in appello una contestazione nuova rispetto a quella formulata in primo grado; la mancata prova della tempestiva proposizione impedisce di fondare su di essa una censura di omessa pronuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.