Sentenza del 19/02/2024 n. 621 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Inammissibilità dell'atto di appello in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva annullato la cartella di pagamento per inesistenza della notifica. In sede di appello l'Ufficio ha depositato la stampa dell'esito di spedizione della raccomandata e l'avviso di spedizione, ma non ha prodotto l'avviso di ricevimento (la ricevuta firmata dall'agente postale) comprovante l'effettivo perfezionamento della notifica dell'atto di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per mancata prova della regolare notifica dell'atto di impugnazione: la produzione della sola stampa dell'esito spedizione e dell'avviso di spedizione non è sufficiente; è necessario produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata. Non essendovi prova e non essendosi costituito l'appellante in udienza, l'appello è stato dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 148 c.p.c.
Stabilisce i contenuti della relata di notifica quando la notificazione è eseguita dall'ufficiale giudiziario; la relata attesta luogo, tempo, soggetto cui è consegnato l'atto e le sue qualità, caratteristiche necessarie per provare la regolare notificazione.
art. 140 c.p.c.
Richiamato negli atti come titolo normativo per la notificazione della cartella in primo grado; nel contesto fattuale serve da riferimento alla presunta regolare notificazione originaria dell'atto impugnato.
Cass. Civ. Sez. V 15/06/2010 n. 14421
Parte dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che richiede la produzione dell'avviso di ricevimento per provare la perfezione della notificazione via raccomandata.
Cass. Civ. Sez. V 24/06/2011 n. 13923
Conferma l'orientamento secondo cui la prova del perfezionamento della notifica via posta richiede l'avviso di ricevimento cartaceo firmato.
Cass. Civ. Sez. III 28/04/2011 n. 9453
"... l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria."
La Corte ha affermato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta immediata e irrevocabile inammissibilità dell'impugnazione.
Altri precedenti indicati (Cass. Civ. Sez. III 30/06/2014 n. 14780; Sez. V 01/10/2015 n. 19623; Sez. V 30/12/2015 n. 26108; Sez. V 28/03/2019 n. 8641)
Rafforzano l'orientamento consolidato sulla necessità dell'avviso di ricevimento quale prova della perfezione della notifica via raccomandata; escludono la sufficienza di una stampa dell'esito spedizione reperita sul sito delle Poste.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento richiede, per provare il perfezionamento, la produzione dell'avviso di ricevimento firmato dall'agente postale; la sola stampa dell'esito spedizione sul sito delle Poste non è sufficiente.
- In sede d'appello il giudice verifica preliminarmente la regolarità delle notifiche; la mancata prova della notificazione dell'atto di impugnazione determina l'inammissibilità dell'appello senza decisione di merito.
- L'omessa produzione dell'avviso di ricevimento ha effetto immediato e irrevocabile sull'ammissibilità dell'impugnazione, consolidando la posizione della controparte favorevole alla declaratoria di inammissibilità.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, chi notifica tramite posta deve conservare e produrre sempre l'avviso di ricevimento; il difensore che invia l'atto deve richiedere e acquisire la copia dell'A/R e depositarla in giudizio.
- Se l'avviso di ricevimento è smarrito o non disponibile, è opportuno valutare tempestivamente alternative probatorie o procedurali (es. nuova notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, richieste documentali alle Poste, istanza al giudice per ammissione di altro mezzo di prova), tenendo però conto del consolidato orientamento giurisprudenziale molto rigoroso sulla materia.
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