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Sentenza

Sentenza del 19/02/2024 n. 4302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D Spa chiedeva il rimborso parziale dell’imposta proporzionale di registro, versata nella misura del 3% in occasione della liquidazione del lodo arbitrale omologato n. 1345 del 2008, che aveva condannato Anas Spa a pagare somme all’ATI composta da D Spa e Besix s.a. L’imposta complessivamente versata era pari a euro 233.115,009; la richiesta di rimborso era di euro 24.548,00, calcolata sul 3% di euro 818.268,46, quota fatturata da D Spa ad Anas con IVA al 20% quale maggiore corrispettivo. A seguito di un PVC della Guardia di Finanza del 17 luglio 2013 e della successiva definizione delle contestazioni, alcune somme del lodo erano state considerate soggette a IVA e non a imposta di registro. La CTR, accogliendo l’appello principale dell’Agenzia e dichiarando assorbito quello incidentale della società, aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto, poiché il versamento era stato eseguito da Besix s.a. D Spa ha proposto tre censure: violazione degli artt. 100 c.p.c. e 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la legittimazione e l’interesse derivassero dall’aver presentato l’istanza; violazione degli artt. 37, 40 e 77 d.P.R. 131/1986, affermando di essere contribuente solidalmente obbligata e direttamente interessata dalla rettifica IVA; omesso esame del fatto che solo D Spa era stata destinataria del PVC e della successiva ripresa IVA.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la legittimazione passiva solidale al pagamento dell’imposta non coincide con la titolarità del diritto al rimborso: ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 131/1986, il rimborso spetta a chi ha effettivamente eseguito il pagamento, qui Besix s.a., e non a D Spa. La verifica fiscale e la successiva imposizione IVA nei confronti di D Spa non le attribuiscono, da sole, il diritto di ottenere dall’Amministrazione la restituzione di somme versate da un altro contribuente; inoltre, non era stata allegata una concreta incisione patrimoniale derivante dall’esercizio del regresso di Besix. Neppure il mandato nell’ATI fonda la legittimazione, poiché l’ATI non è un autonomo centro di imputazione e le imprese associate gestiscono autonomamente gli adempimenti fiscali. Il primo e il secondo motivo sono infondati; il terzo è inammissibile perché il fatto relativo al PVC, anche se esaminato, non sarebbe decisivo sulla titolarità del rimborso. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)

    La qualità di contribuente, ex art. 77 cit., è condizione sì necessaria, ma non sufficiente, per ottenere il rimborso.

    Il diritto al rimborso dell’imposta di registro non spetta a chiunque fosse solidalmente obbligato al pagamento o abbia interesse alla rettifica fiscale: rileva chi abbia effettivamente eseguito il versamento chiesto in restituzione.

  • Art. 2033 c.c.

    La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il 'solvens' ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.

    La domanda restitutoria per pagamento indebito è personale e, di regola, intercorre tra chi ha pagato e chi ha ricevuto il pagamento; il vincolo tributario solidale non attribuisce automaticamente a un coobbligato il credito restitutorio relativo al versamento effettuato da un altro.

  • Art. 40, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione è richiamata nella valutazione della pretesa alternatività tra IVA e imposta di registro. La successiva qualificazione di alcune somme come imponibili IVA, anziché soggette a registro, non modifica però l’identità del soggetto legittimato a chiedere la restituzione dell’imposta di registro effettivamente versata.

  • Art. 100 c.p.c.

    La mera presentazione dell’istanza di rimborso non è sufficiente a fondare il diritto sostanziale alla restituzione: occorre che il richiedente sia titolare del credito di rimborso, individuato nel soggetto che ha eseguito il pagamento.

  • Art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione processuale invocata non consente di ottenere il rimborso in assenza della titolarità sostanziale del relativo diritto; la questione decisiva è chi abbia effettuato il versamento e sia quindi titolare della pretesa restitutoria.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il fatto materiale che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe asseritamente omesso (l'essere stata la D Spa l'unica destinataria della successiva attività di controllo ed imposizione Iva) non può interferire sul tema della legittimazione ad ottenere il rimborso risultando - per ciò soltanto - non decisivo per il giudizio, ex art.360, co. n.5, cod. proc. civ.

    La censura di omesso esame è inammissibile se riguarda un fatto che, anche ove esaminato, non potrebbe incidere sulla decisione. La destinataria della verifica IVA non diventa per questo titolare del rimborso di un’imposta versata da un altro soggetto.

  • Art. 37, comma 17, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Nel regime applicabile alla vicenda, ciascuna impresa dell’ATI opera autonomamente per la gestione e gli adempimenti fiscali relativi alla propria parte. Il mandato e la partecipazione all’associazione temporanea non trasformano l’ATI in un soggetto unitario né attribuiscono a un’impresa il diritto di chiedere il rimborso di un pagamento eseguito da un’altra.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle richieste di rimborso tributario, la qualità di coobbligato solidale e l’interesse economico alla restituzione non bastano: occorre dimostrare la titolarità del credito restitutorio, normalmente collegata all’effettivo pagamento dell’imposta.
  • La rettifica successiva del trattamento fiscale di un’operazione, o l’assoggettamento a un’imposta diversa, non trasferisce automaticamente il diritto al rimborso a un soggetto diverso da quello che ha versato l’imposta originaria.
  • Chi non ha effettuato il versamento non può fondare la propria pretesa restitutoria soltanto sull’eventualità di un futuro regresso o sulla propria esposizione solidale; deve allegare e dimostrare una concreta incidenza patrimoniale rilevante, ferma restando la possibile tutela nei rapporti interni con il soggetto pagatore.
  • La partecipazione a un’ATI e il mandato alla capogruppo non creano, di per sé, un centro unitario di imputazione fiscale né legittimano un’impresa a chiedere il rimborso di somme versate da un’altra impresa associata.
  • Nel ricorso per cassazione, l’omesso esame di un fatto è rilevante solo se il fatto è decisivo: non basta indicare una circostanza trascurata dal giudice se, anche considerata, non può modificare l’esito sulla titolarità del diritto.

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