Sentenza del 19/02/2024 n. 51 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha recuperato a tassazione una plusvalenza ritenendo che l'indicazione nel contratto di vendita di un valore inferiore rispetto a quello dichiarato nella perizia giurata presentata in sede di affrancamento comportasse una tacita rinuncia/revoca dell'affrancamento ex art.5 e 7 L. 448/2001; pertanto ha determinato la plusvalenza secondo la regola generale (art.67, comma 1, lett. b) TUIR) calcolando la differenza tra costo storico e valore di vendita indicato nell'atto, deducendo però l'imposta sostitutiva già versata.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato integralmente la sentenza della CTP, accogliendo l'appello del contribuente. Ha ritenuto che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite n.2321/2020 e successivi arresti, 26808/2020 e 24596/2022), l'affrancamento eseguito con perizia giurata produce i suoi effetti e non viene automaticamente meno per il solo fatto che nell'atto di vendita sia indicato un corrispettivo inferiore; conseguentemente l'Agenzia non poteva disapplicare l'affrancamento e tassare la plusvalenza secondo il valore storico. L'ufficio è stato condannato alle spese processuali per entrambi i gradi, liquidate in euro 3.600,00.
Norme richiamate
Legge 448/2001
L'art.7 consente di assumere, ai fini della determinazione del valore iniziale, il valore determinato con perizia giurata alla data del 1/1/2002; la perizia è efficace anche se asseverata successivamente e il valore periziato non viene automaticamente annullato dall'indicazione di un prezzo inferiore nell'atto di vendita.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
art.67, comma 1, lett. b)
Stabilisce la regola generale per il calcolo delle plusvalenze; tuttavia l'Amministrazione non può invocarla per disapplicare gli effetti dell'affrancamento senza fondamento giuridico e in contrasto con la disciplina speciale dell'affrancamento.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
art.81, comma 1, lett. a) e b)
Riferito dalla giurisprudenza per confermare che, per taluni elementi reddituali, può essere assunto il valore determinato ex art.7 L.448/2001 come valore iniziale ai fini fiscali.
Cass. Sez. Unite n.2321/2020
Principio decisivo: l'affrancamento con perizia giurata non è annullato dalla mera indicazione di un prezzo inferiore nell'atto di vendita; l'Amministrazione non può considerare tacitamente revocato l'affrancamento sulla base di tale indicazione.
Cass. Sez. trib. ord. n.26808/25.11.2020
Conferma che il valore determinato con perizia giurata può essere assunto come valore iniziale anche se la perizia è asseverata dopo la stipula, in assenza di limiti normativi a ciò ostativi.
Cass. Sez. trib. ord. n.24596/10.08.2022
Ribadisce che l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto al valore periziato non determina la decadenza dal beneficio dell'affrancamento né legittima l'Amministrazione a tassare secondo il valore storico.
Massime di principio
- L'affrancamento mediante perizia giurata ai sensi dell'art.7 L.448/2001 mantiene efficacia anche se la perizia è asseverata dopo la stipula: il valore periziato può essere assunto come valore iniziale ai fini fiscali.
- La semplice indicazione, nell'atto di vendita, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia non comporta automaticamente rinuncia o revoca dell'affrancamento; non è sufficiente per l'Amministrazione per ricalcolare la plusvalenza sul valore storico.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituire la propria valutazione a quella espressa dal contribuente mediante perizia giurata basandosi esclusivamente su elementi formali dell'atto di vendita; occorrono elementi probatori concreti (p.es. simulazione, perizia falsa, frode) per disattendere l'affrancamento.
- Le circolari e disposizioni amministrative non possono prevalere sulla legge e sugli orientamenti vincolanti della Corte di Cassazione: l'interpretazione giurisprudenziale prevalente va seguita.
- In pratica, il contribuente che ha correttamente effettuato l'affrancamento e versato l'imposta sostitutiva gode del relativo beneficio salvo prova contraria robusta da parte dell'Amministrazione; in presenza di contestazioni, è efficace produrre la perizia e la documentazione comprovante il corretto versamento.
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