Cassazione Penale, Sentenza n. 31837/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER). La ricorrente contestava, in punto di diritto penale, la configurabilità dell'art. 633 c.p. (sottolineando l'assenza di "invasione" dovendo il fatto presupporre introduzione dall'esterno, avendo ella inizialmente accesso per assistere la zia e quindi esservi rimasta, avendo richiesto la voltura) e deduceva anche di avere interesse all'impugnazione come persona alla quale la cosa era stata sequestrata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse una relazione giuridica qualificata con l'immobile (né possesso né detenzione qualificata né titolo di attribuzione), essendo l'assegnazione degli alloggi competenza esclusiva dell'ente pubblico titolare (ACER). Perciò non poteva essere disposta la restituzione in suo favore e mancava l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è respinto per inammissibilità; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 2 luglio.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Articolo relativo all'appropriazione di cosa altrui; il motivo sosteneva l'assenza di "invasione" quando l'accesso non avviene dall'esterno, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità dell'impugnazione.
art. 639-bis cod. pen.
Norma richiamata tra i reati per i quali è stato disposto il sequestro preventivo; la valutazione sostanziale sul reato non è stata effettuata a causa della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
art. 322 cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina il riesame del titolo cautelare: la Corte ha applicato il principio per cui l'indagato non titolare del bene può proporre riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale corrispondente all'eventuale restituzione del bene.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma (sanzione pecuniaria) in favore della Cassa delle ammende: applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta priva di fondamento e per le colpe emergenti dall'impugnazione.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - Di Luca)
Principio richiamato secondo cui chi impugna deve dimostrare diritto alla restituzione della cosa; l'essere committente di opere abusive senza titolo di detenzione o possesso non conferisce interesse alla restituzione.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - Solinas)
Precisazione che grava sull'impugnante l'onere di indicare ragioni di diritto e fatti che colleghino la sua posizione alla cosa sottoposta a sequestro, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Per impugnare un sequestro preventivo chi non è titolare del bene deve dimostrare un interesse concreto e attuale che corrisponda al risultato tipizzato (la restituzione della cosa); l'assenza di tale relazione giuridica comporta inammissibilità.
- La semplice permanenza nell'immobile per motivi familiari o la richiesta di voltura non sostituiscono un titolo giuridico di detenzione o possesso: senza possesso qualificato o altro rapporto legalmente protetto non si può ottenere la restituzione.
- Se l'interesse all'impugnazione manca, il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito delle questioni di responsabilità penale (es. l'interpretazione del requisito di "invasione").
- Nelle controversie su alloggi pubblici/assegnazioni (es. ACER) l'attribuzione è riservata all'ente pubblico secondo procedure di legge; chi non ha titolo formale non può pretendere la restituzione né impugnare con successo il sequestro con quel fine.
- Impugnazioni manifestamente infondate o prive dell'interesse richiesto possono essere sanzionate con condanna alle spese e con somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare preventivamente la concreta rilevanza dell'interesse prima di proporre il ricorso.
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