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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22835/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di pignoramento, insieme alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento presupposti, sostenendo che questi ultimi non fossero mai stati notificati e che, comunque, le pretese tributarie fossero prescritte. In primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e quindi infondata anche l'eccezione di prescrizione. In appello, invece, il giudice regionale aveva accolto il gravame del contribuente, affermando la nullità della notifica dell'avviso di accertamento perché non sarebbe stata provata la spedizione della raccomandata informativa, benché l'atto fosse stato consegnato a un familiare convivente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 della L. n. 890/1982 e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che la relata di notifica, contenendo attestazioni del messo notificatore su numero, data e ufficio postale della raccomandata, facesse piena prova della spedizione; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'attestazione di avvenuta spedizione contenuta nella relata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e da esaminarsi congiuntamente i due motivi del ricorso. Ha osservato che dalla relata di notifica risultava che l'avviso di accertamento era stato consegnato il 21 dicembre 2016 in busta sigillata al nipote convivente del destinatario e che della consegna era stata data notizia al destinatario con raccomandata semplice spedita il giorno successivo da un ufficio postale specificamente indicato. La Corte ha censurato la sentenza d'appello perché si era limitata ad affermare l'assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa, senza esaminare specificamente il documento nella sua interezza e senza valutare se le attestazioni del pubblico ufficiale avessero efficacia fidefacente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.G.T. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    raccomandata c.d. semplice (ossia senza avviso di ricevimento)

    La notifica dell'avviso di accertamento consegnato a persona diversa dal destinatario richiede la spedizione della raccomandata informativa semplice; la prova di tale spedizione può risultare dalla relata di notifica se questa contiene attestazioni specifiche del messo notificatore.

  • art. 7 L. n. 890/1982

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notifica e alla prova della raccomandata informativa.

  • art. 2700 c.c.

    Le attestazioni del pubblico ufficiale inserite nella relata possono avere efficacia fidefacente quanto ai fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare la violazione di legge nella valutazione della relata di notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

Massime di principio

  • Quando la notifica di un avviso di accertamento avviene mediante consegna a persona diversa dal destinatario, la successiva raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale può essere provata anche attraverso le attestazioni contenute nella relata di notifica, se specifiche e riferite a fatti compiuti dal pubblico ufficiale.
  • Il giudice di merito deve esaminare integralmente la relata di notifica e confrontarsi con le attestazioni ivi contenute; non è sufficiente un'affermazione apodittica di mancanza di prova della spedizione se il documento contiene dati puntuali su numero, data e ufficio postale della raccomandata.
  • L'omessa valutazione di un documento decisivo, nella parte in cui contiene attestazioni potenzialmente dotate di efficacia fidefacente, può integrare vizio di motivazione/omesso esame rilevante in cassazione.
  • Nella verifica della regolarità della notifica, il giudice deve distinguere tra il requisito della consegna dell'atto a soggetto qualificato e quello della comunicazione al destinatario mediante raccomandata informativa, accertando se quest'ultima risulti adeguatamente documentata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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