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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21179/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la loro responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 217 L.F., commesso il 18 marzo 2013. Tra i motivi dedotti vi era, in particolare, l'estinzione del reato per prescrizione: i ricorrenti sostenevano che il termine di prescrizione fosse maturato il 18 settembre 2020, e contestavano l'applicazione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito), rilevando che tale sospensione si applica solo ai procedimenti in cui, nel periodo di riferimento, fossero effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: ha ritenuto che la sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 si applica soltanto ai procedimenti in cui vi fossero effettivamente termini processuali pendenti nel periodo di sospensione, e non risultando nella fattispecie alcuna pendenza di termini ricadenti in quella causa di sospensione il termine di prescrizione è risultato compiuto il 18 settembre 2020. Non essendo emerse circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto o la commissione da parte degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 217 L.F. (legge fallimentare)

    Norma incriminatrice contestata: gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato disciplinato da questa disposizione relativamente ai fatti del 18 marzo 2013.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27)

    La sospensione dei termini processuali introdotta per il contenimento della pandemia si applica solo ai procedimenti in cui, nel periodo di sospensione, fossero effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti; non interrompe automaticamente i termini di prescrizione quando non risultano termini processuali pendenti nel periodo.

  • art. 129, comma secondo, c.p.p.

    Riferimento alla norma che consente l'assoluzione quando manchino elementi per ritenere provata l'esistenza del fatto o la sua commissione dall'imputato; nella vicenda la Corte ha rilevato che non emergono, con la necessaria evidenza, circostanze idonee ad escludere tali elementi, quindi non sussisteva motivo di decidere per queste basi.

  • Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021 (Fava)

    Giurisprudenza citata per l'interpretazione secondo cui la sospensione ex art. 83/2020 si applica solo ai procedimenti con termini effettivamente operanti nel periodo, circoscrivendo l'effetto della sospensione.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio giurisprudenziale richiamato sull'onere di fornire evidenza per escludere l'esistenza del fatto o la sua commissione da parte dell'imputato; se tali circostanze non emergono con la necessaria evidenza, non si procede all'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020) opera solo quando, nel periodo di sospensione, vi siano effettivamente termini processuali pendenti per il compimento di specifici atti: non produce automaticamente un effetto sospensivo della prescrizione se non risultano termini pendenti.
  • Per far valere la sospensione ai fini della prescrizione è necessario documentare che, nel periodo di sospensione, erano in corso termini processuali rilevanti; senza tale prova la prescrizione puo' essere dichiarata maturata.
  • Se la prescrizione è maturata, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'assenza di elementi che escludano l'esistenza del fatto o la sua commissione non impone automaticamente l'assoluzione: il giudice valuta se sussistono, con la necessaria evidenza, circostanze esimenti o esimenti probatori ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • In casi analoghi è consigliabile curare la documentazione del decorso dei termini processuali e degli atti compiuti nel periodo della sospensione per poter correttamente valutare l'incidenza sulla prescrizione.

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