Sentenza del 05/07/2016 n. 5937 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Società cessata per fallimento - Prescrizione decennale del diritto al rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che, in caso di società cessata per fallimento, la richiesta di rimborso dell'IVA validamente esercitata in dichiarazione non è soggetta al termine biennale di decadenza. Il diritto, già fatto valere tempestivamente attraverso il quadro "RX4", è invece assoggettato al termine ordinario decennale di prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'applicazione del termine biennale di decadenza al proprio diritto al rimborso dell'IVA. Il credito era stato richiesto tempestivamente mediante la compilazione del quadro "RX4" della dichiarazione fiscale. La questione riguardava quindi se, una volta esercitato il diritto in dichiarazione, esso fosse soggetto al termine biennale di decadenza oppure al termine ordinario decennale di prescrizione.
Norme richiamate
Articolo 2946 del codice civile
Il diritto al rimborso, una volta validamente esercitato, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, anziché a un termine biennale di decadenza.
Quadro RX4 della dichiarazione IVA
La compilazione del quadro RX4 costituisce esercizio tempestivo del diritto al rimborso dell'eccedenza IVA e impedisce che il diritto venga considerato non esercitato.
Massime di principio
- Quando il contribuente manifesta tempestivamente in dichiarazione la volontà di ottenere il rimborso IVA, il diritto si considera esercitato e non è soggetto al termine biennale previsto per le richieste non formalizzate nei termini.
- Dopo la corretta richiesta in dichiarazione, occorre distinguere tra decadenza dall'esercizio del diritto e prescrizione del diritto già esercitato: in quest'ultimo caso opera ordinariamente il termine decennale.
- La cessazione dell'attività o il fallimento della società non eliminano automaticamente il diritto al rimborso IVA già indicato in dichiarazione, che può essere fatto valere nell'ambito della procedura concorsuale.
- La compilazione corretta del quadro previsto per il rimborso e la conservazione della documentazione sono essenziali per dimostrare l'avvenuto esercizio tempestivo del diritto.
Testo integrale
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