Cassazione Penale, Sentenza n. 27459/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624, 625, primo comma, n. 7 cod. pen.) chiedendo la cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La difesa censurava una presunta contraddittorieta' della motivazione della Corte d'appello: da un lato i giudici avevano ritenuto i precedenti penali della Moscardi lontani nel tempo e non idonei a dimostrare una maggior pericolosita' sociale (escludendo la recidiva), dall'altro avevano considerato quei medesimi precedenti ostativi all'applicazione della causa di non punibilita' per abitualita'. Si eccepiva inoltre che la Corte non avrebbe valutato la collocazione temporale delle condotte come richiesto dalla giurisprudenza e che, alla luce del d.lgs. n.150/2022, il giudice avrebbe dovuto esaminare anche le eventuali condotte successive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, spiegando che non vi e' contraddizione: il giudizio sulla recidiva e quello sull'abitualita' sono autonomi. I giudici del merito avevano motivatamente escluso la recidiva in ragione della lontananza temporale dei precedenti e della modesta entita' del furto, mentre avevano ritenuto sussistente l'abitualita' del comportamento sulla base della serialita delle condotte, valutabile anche alla luce di illeciti precedenti anche se non tutti sfociati in condanne irrevocabili. Quanto all'inciso relativo al d.lgs. n.150/2022, la Corte ha ritenuto la censura generica in assenza di indicazione di specifiche condotte successive che sarebbero state ignorate. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma relativa al delitto di furto; la condotta contestata e' stata qualificata come furto ai sensi di tale disposizione
art. 625 primo comma n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante relativa al furto commesso in supermercato o esercizio analogo; utilizzata per la specifica imputazione
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. La Corte ha precisato che i parametri di valutazione sono di natura oggettiva e distinti dagli elementi attinenti alla personalita' del reo; l'abitualita' ostativa puo' emergere non solo da condanne irrevocabili ma anche dalla serialita' di illeciti della stessa indole, incluse condotte anteriormente ritenute non punibili
d.lgs. n.150/2022
Modifica dell'art. 131-bis che impone al giudice di valutare anche la condotta successiva alla commissione del reato; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la censura generica poiche' la difesa non ha indicato specifiche condotte successive omesse nella valutazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla ricorrente
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176
Normativa processuale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; indicata nella fase di deposito degli atti
Massime di principio
- Il giudizio sulla recidiva e quello sull'abitualita' sono autonomi: l'esistenza di precedenti lontani nel tempo puo' escludere la recidiva senza escludere che la serialita' delle condotte osti all'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita'
- La recidiva richiede un accertamento concreto e approfondito, non puo' essere desunta automaticamente dal certificato del casellario: rilevano la tipologia dei reati precedenti e la loro collocazione temporale
- L'abitualita' rilevante per escludere l'art. 131-bis puo' fondarsi anche su illeciti della stessa indole non necessariamente sfociati in condanne irrevocabili, cioe' sulla serialita' dei comportamenti
- I parametri dell'art. 131-bis sono di natura oggettiva e diversi dagli elementi relativi alla personalita' del reo; il giudice deve motivare distintamente le valutazioni su recidiva e abitualita'
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 il giudice deve considerare anche eventuali condotte successive alla commissione del reato, ma la mancata considerazione puo' essere censurata solo se la difesa indica quali specifiche condotte siano state trascurate
- In situazioni analoghe e' fondamentale che il giudice espliciti la valutazione temporale dei precedenti, la natura e la gravita' dei fatti pregressi e la concreta portata del nuovo episodio per giustificare l'esclusione o l'applicazione della causa di non punibilita'
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27181/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27256/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27289/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27362/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27363/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →