Ordinanza n. 118/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto S.M. – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale M.B.A.C., prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 13 febbraio 2026, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ai sensi dell’art. 916 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; - ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego ai sensi dell'art. 916 d.lgs. 66/2010, adottato dopo una condanna penale di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative alla scelta dell'Amministrazione di determinarsi dopo la definizione del giudizio penale di primo grado e la condanna, al preteso difetto di istruttoria derivante dal richiamo alla sentenza penale, all'asserita irrilevanza disciplinare della vicenda per l'assenza di clamore mediatico e alla sproporzione della sospensione rispetto alla precedente misura del mero trasferimento adottata prima della sentenza penale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha considerato logico e legittimo che l'Amministrazione avesse atteso la definizione del giudizio penale di primo grado, mantenendo nel frattempo una posizione di terzietà anche a garanzia del militare, e si fosse determinata all'esito della condanna. Il rinvio alla sentenza penale non integra difetto di istruttoria, poiché in quella sede il comportamento del ricorrente era stato compiutamente vagliato. L'assenza di clamore mediatico non incide sulla legittimità della misura, avuto riguardo alla gravità della violazione dei doveri derivanti dal giuramento e alla possibile rilevanza disciplinare del fatto. La sospensione è stata ritenuta proporzionata e non contraddetta dal precedente trasferimento, poiché la sentenza penale costituiva un quid novi idoneo a giustificare la successiva diversa determinazione amministrativa. La domanda cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente alle spese della fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 916 d.lgs. 66/2010
sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego
La misura di sospensione precauzionale è stata ritenuta, in questa fase sommaria, legittimamente adottabile dall'Amministrazione dopo la condanna penale di primo grado, in relazione alla gravità dei fatti accertati.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Ha costituito la base processuale per la valutazione cautelare del fumus boni iuris e della domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'Amministrazione può legittimamente attendere la definizione del giudizio penale di primo grado prima di adottare una misura precauzionale nei confronti di un militare, quando tale attesa sia motivata dall'esigenza di disporre di un quadro accusatorio definito e di garantire anche l'interessato.
- Il richiamo a una sentenza penale di condanna non determina, di per sé, un difetto di istruttoria del provvedimento amministrativo, quando il giudice penale abbia compiutamente vagliato il comportamento rilevante e l'Amministrazione abbia effettuato la propria valutazione.
- La legittimità di una misura disciplinare o precauzionale nei confronti di un militare non dipende dalla presenza di clamore mediatico, potendo assumere rilievo autonomo la gravità della violazione dei doveri derivanti dal giuramento e dal rapporto di servizio.
- La precedente adozione di una misura meno incisiva, quale il trasferimento, non impedisce una successiva sospensione precauzionale quando intervenga un quid novi, come una condanna penale di primo grado, che modifichi il quadro conoscitivo e giustifichi una nuova valutazione amministrativa.
- La proporzionalità della sospensione precauzionale può essere valutata in relazione alla gravità dei fatti accertati e alla loro possibile rilevanza disciplinare, anche in vista dell'eventuale applicazione della perdita del grado per rimozione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →