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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto S.M. – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale M.B.A.C., prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 13 febbraio 2026, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ai sensi dell’art. 916 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; - ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego ai sensi dell'art. 916 d.lgs. 66/2010, adottato dopo una condanna penale di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative alla scelta dell'Amministrazione di determinarsi dopo la definizione del giudizio penale di primo grado e la condanna, al preteso difetto di istruttoria derivante dal richiamo alla sentenza penale, all'asserita irrilevanza disciplinare della vicenda per l'assenza di clamore mediatico e alla sproporzione della sospensione rispetto alla precedente misura del mero trasferimento adottata prima della sentenza penale.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha considerato logico e legittimo che l'Amministrazione avesse atteso la definizione del giudizio penale di primo grado, mantenendo nel frattempo una posizione di terzietà anche a garanzia del militare, e si fosse determinata all'esito della condanna. Il rinvio alla sentenza penale non integra difetto di istruttoria, poiché in quella sede il comportamento del ricorrente era stato compiutamente vagliato. L'assenza di clamore mediatico non incide sulla legittimità della misura, avuto riguardo alla gravità della violazione dei doveri derivanti dal giuramento e alla possibile rilevanza disciplinare del fatto. La sospensione è stata ritenuta proporzionata e non contraddetta dal precedente trasferimento, poiché la sentenza penale costituiva un quid novi idoneo a giustificare la successiva diversa determinazione amministrativa. La domanda cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente alle spese della fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 916 d.lgs. 66/2010

    sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego

    La misura di sospensione precauzionale è stata ritenuta, in questa fase sommaria, legittimamente adottabile dall'Amministrazione dopo la condanna penale di primo grado, in relazione alla gravità dei fatti accertati.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Ha costituito la base processuale per la valutazione cautelare del fumus boni iuris e della domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'Amministrazione può legittimamente attendere la definizione del giudizio penale di primo grado prima di adottare una misura precauzionale nei confronti di un militare, quando tale attesa sia motivata dall'esigenza di disporre di un quadro accusatorio definito e di garantire anche l'interessato.
  • Il richiamo a una sentenza penale di condanna non determina, di per sé, un difetto di istruttoria del provvedimento amministrativo, quando il giudice penale abbia compiutamente vagliato il comportamento rilevante e l'Amministrazione abbia effettuato la propria valutazione.
  • La legittimità di una misura disciplinare o precauzionale nei confronti di un militare non dipende dalla presenza di clamore mediatico, potendo assumere rilievo autonomo la gravità della violazione dei doveri derivanti dal giuramento e dal rapporto di servizio.
  • La precedente adozione di una misura meno incisiva, quale il trasferimento, non impedisce una successiva sospensione precauzionale quando intervenga un quid novi, come una condanna penale di primo grado, che modifichi il quadro conoscitivo e giustifichi una nuova valutazione amministrativa.
  • La proporzionalità della sospensione precauzionale può essere valutata in relazione alla gravità dei fatti accertati e alla loro possibile rilevanza disciplinare, anche in vista dell'eventuale applicazione della perdita del grado per rimozione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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