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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00286/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

LUPINETTI ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, DPR 309/1990, contestando (1) la determinazione della pena: la Corte d'appello avrebbe illegittimamente tenuto conto dei precedenti specifici dell'imputato nonostante che, nelle more del giudizio, il beneficiario fosse stato ammesso all'affidamento in prova ed, in seguito, le pene relative ai precedenti fossero state dichiarate estinte (art. 47 ord. pen.); si chiedeva pertanto che tali precedenti non fossero utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e che fosse riconosciuta una mitigazione della pena; (2) l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.), perché l'imputato sostiene che, atteso che le pene pregresse si sono estinte e che in concreto non aveva mai beneficiato anteriormente della sospensione, la pena attuale rientrerebbe comunque nel limite biennale e gli ostativi alla concessione non ricorrerebbero.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure: (1) la valutazione dei precedenti penali ai fini della determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 cod. pen.) e non costituisce un effetto penale automatico della condanna; l'estinzione delle pene a seguito di affidamento in prova non impedisce che le condotte pregresse siano considerate nel giudizio prognostico e nella determinazione del trattamento sanzionatorio; inoltre il motivo era vago e non sufficientemente specifico; (2) la sospensione condizionale della pena è preclusa nel caso di cumulo di pene che superino il limite biennale e/o in presenza di due precedenti condanne a pena detentiva: nel caso di specie il cumulo delle pene già riportate dall'imputato è superiore a cinque anni e la giurisprudenza consente di considerare anche pregresse condotte oggetto di affidamento in prova come ostative alla concessione del beneficio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sostanziale del fatto-reato contestato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti); utilizzata come riferimento per la fattispecie penale per cui è stato condannato il ricorrente

  • art. 133 cod. pen.

    Fissazione dei criteri di determinazione della pena: la Corte rileva che la valutazione dei precedenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai fini del giudizio sulla personalità e capacità a delinquere del colpevole

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Disciplina dell'affidamento in prova e degli effetti dell'estinzione della pena: la Corte chiarisce che la declaratoria di estinzione della pena non impedisce automaticamente la considerazione delle pregresse condotte nei giudizi successivi ai fini prognostici e sanzionatori

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: il giudice ricorda il limite biennale e le condizioni ostative alla concessione del beneficio

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato formulato in base a tale disposizione ma è stato ritenuto inammissibile

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce al giudice la discrezionalità nell'applicazione dei criteri per la determinazione della pena; richiede motivazione delle scelte discrezionali

  • art. 20 cod. pen.

    Citato come esempio di effetto penale automatico (pene accessorie) per distinguere gli effetti automatici delle condanne dalle valutazioni discrezionali del giudice

  • art. 164 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del giudizio prognostico per la sospensione condizionale (usato dalla giurisprudenza come parametro per la valutazione della reiterazione del beneficio)

  • art. 168 cod. pen.

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale: richiamata per affermare che il beneficio può essere revocato anche quando vi sia stata declaratoria di estinzione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche e di spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto oneri economici al ricorrente

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione della pena per effetto dell'affidamento in prova (art. 47 ord. pen.) non impedisce automaticamente che i giudici, nei successivi procedimenti, considerino le pregresse condotte ai fini della valutazione della personalità e della capacità a delinquere quando determinano la pena.
  • La valutazione dei precedenti penali ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 cod. pen.) e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge un vizio motivazionale specifico e rilevante.
  • La sospensione condizionale della pena è preclusa se il cumulo delle pene supera il limite biennale o se l'imputato ha riportato due precedenti condanne a pena detentiva; il semplice fatto che in concreto non si sia precedentemente beneficiato della sospensione non crea un 'diritto' all'uso del beneficio in occasione di una successiva condanna.
  • Per ottenere successo in Cassazione su questioni di trattamento sanzionatorio è necessario dedurre motivi specifici e dettagliati che mettano in luce vizi di motivazione dei giudici di merito, non enunciazioni generiche o mancanti di precisione.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende; pertanto la valutazione preventiva della fondatezza e della specificità dei motivi di impugnazione è essenziale.

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