Cassazione Penale, Sentenza n. 39534/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) contestazione del giudizio di partecipazione associativa e del riconoscimento di un ruolo apicale all'interno della famiglia mafiosa, sostenendo che i fatti rilevanti erano stati valutati in base ad episodi per i quali era intervenuta assoluzione e su mere valutazioni di autorevolezza esterna; 2) censura della responsabilità per la tentata estorsione (capo 4), con la tesi che l'intervento del ricorrente sarebbe stato sollecitato dalla persona offesa e non dai sodali; 3) censura sulla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (capo 11), deducendo che gli incontri contestati erano occasionali (solo tre con Virga e contiguità di fondi con Mercadante); 4) censura in ordine ai reati in materia di armi (capi 14 e 21), deducendo che le armi erano in area aperta, accessibile a tutti e che mancava prova della effettiva disponibilità del ricorrente (anche per assenza di esame dattiloscopico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato la valutazione di merito (doppia conforme) riguardo alla partecipazione associativa di tipo mafioso e al ruolo apicale del Domingo, alla responsabilità per la tentata estorsione, alla violazione della prescrizione della sorveglianza speciale per abitualità di frequenza con pregiudicati e alla detenzione di armi sulla base di plurimi elementi (luogo di occultamento vicino all'abitazione, accessi filtrati, uso e manutenzione delle armi, precedenti occultamenti). La Corte ha ritenuto infondati i motivi, ovvero inammissibili quando si risolvevano in mera rivalutazione delle prove o in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili: Associazione "Antonino Caponnetto" liquidata in 41.500,00 euro (PQM), e per ciascuna delle parti civili Associazione Antiracket e Antiusura Trapani, Associazione Castello Libero ETS, Comune di Castellammare del Golfo liquidate in 3.686,00 euro; le spese per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidate dalla Corte d'appello di Palermo ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Fondamento normativo del reato associativo di tipo mafioso; la Corte ha confermato che il ruolo apicale può desumersi da contatti, direttive e gestione dei rapporti con altri clan
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che sanziona la violazione della prescrizione inerente alla sorveglianza speciale (divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati); la Corte richiede prova di abitualità
art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011
Prescrizione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) che impone di non accompagnarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure; la Corte ha ritenuto integrata l'abitualità dalle plurime frequentazioni
art. 606, lett. e) c.p.p.
Limiti di censura sulla motivazione in cassazione: la Corte può annullare solo per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non sono consentite richieste di rivisitazione del merito probatorio salvo manifesta illogicità
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese per gli ausiliari delle parti ammesse al gratuito patrocinio; indicate per la liquidazione delle somme dovute alle parti civili ammesse
Massime di principio
- In caso di doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado concordi) la Cassazione limita il controllo alla coerenza logico-motivazionale del provvedimento senza riesaminare i fatti o riformulare la valutazione delle prove, salvo manifesta illogicità della motivazione.
- I motivi che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione delle testimonianze sono in genere inammissibili o infondati in cassazione: occorre censurare specificamente la motivazione e non il mero apprezzamento probatorio del giudice di merito.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone che chi deduce travisamento della prova alleghi e trascriva integralmente gli atti che presumibilmente dimostrano il vizio: estratti parziali o generici possono portare all'inammissibilità del motivo.
- Per il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011 è necessario provare l'abitualità della frequentazione con pregiudicati; contatti sporadici o giustificati non sono sufficienti, ma la valutazione spetta al giudice di merito.
- Nel giudizio su armi, elementi quali luogo di occultamento in prossimità dell'abitazione, accessi limitati, cura e manutenzione delle armi e precedenti occultamenti possono costituire indizi idonei a dimostrare la disponibilità anche in assenza di esame dattiloscopico.
- Il riconoscimento di un ruolo apicale all'interno di un sodalizio mafioso può essere desunto da comportamenti aggregativi e direttivi: gestione dei contatti con altri clan, partecipazione a summit decisionali, richiesta di autorizzazioni per reati e risoluzione extragiudiziale di controversie.
- Se il ricorso è rigettato, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; bisogna prevedere tali conseguenze nel valutare la convenienza del gravame.
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