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Sentenza

Sentenza n. 328/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento PG -OMISSIS-, notificato all’interessata in data 12.11.2025, con il quale il Comune di Bologna ha disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21 nonies L. n. 241/1990, della SCIA Ordinaria P.G. -OMISSIS-, presentata, in data -OMISSIS-, dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della SCIA ordinaria relativa al mutamento di destinazione d’uso da residenziale ad attività turistica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Bologna aveva annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, la SCIA da lei presentata per il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile. Il procedimento di autotutela era stato avviato su sollecitazione della nuda proprietaria del medesimo bene, la quale aveva dedotto l’incidenza del mutamento sulla destinazione economica dell’immobile e la mancanza del proprio consenso. Nel giudizio la ricorrente non ha evocato la nuda proprietaria, pur indicandola nel ricorso con nome, cognome e grado di parentela.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata, dichiarando il ricorso inammissibile senza esaminare il merito delle censure contro l’annullamento d’ufficio della SCIA. La nuda proprietaria è stata qualificata come controinteressata in senso tecnico, poiché titolare di un interesse legittimo uguale e contrario a quello della ricorrente, diretto alla conservazione dell’atto impugnato, nonché di un diritto reale di godimento leso o potenzialmente leso dall’assetto giuridico derivante dalla SCIA. Essendo nominativamente individuata o comunque facilmente individuabile dagli atti e dal ricorso, avrebbe dovuto essere evocata in giudizio. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato costituisce condizione di ammissibilità; la sua omissione ha comportato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della SCIA; il TAR non ne ha esaminato nel merito i presupposti.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, individuati o facilmente individuabili, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’inammissibilità del ricorso conseguente alla mancata evocazione in giudizio della controinteressata tecnica.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 74 c.p.a., tra i presupposti processuali della decisione semplificata.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 62 c.p.a., per la decisione in forma semplificata.

Massime di principio

  • È controinteressato in senso tecnico il soggetto titolare di un interesse uguale e contrario a quello azionato con il ricorso, diretto al mantenimento dell’atto impugnato, quando tale soggetto sia nominativamente individuato o comunque facilmente individuabile dagli atti del procedimento.
  • La persona che, quale nudo proprietario, abbia sollecitato l’annullamento d’ufficio di una SCIA riguardante il bene è controinteressata nel giudizio promosso dall’usufruttuario contro il successivo provvedimento di autotutela, quando il mutamento prodotto dalla SCIA incida o possa incidere sul diritto reale e sull’assetto giuridico del bene.
  • La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati tecnici individuati o facilmente individuabili determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b), e 41, comma 2, c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle censure rivolte contro l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiTutela del terzoAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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