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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41579/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il difensore lamentava che il Tribunale avrebbe omesso di valutare un elemento nuovo: la possibilità di eseguire la misura degli arresti domiciliari in un domicilio distante dal luogo della commissione dei fatti (e non l'immobile a Palermo indicato nella precedente istanza), sicché la mancata argomentazione su tale punto costituirebbe omissione motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure non colgano una violazione di norme specifiche né una manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che il Tribunale per il riesame aveva legittimamente valutato l'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere alla luce della gravità degli illeciti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e dell'intervenuta condanna (pena di 8 anni e 4 mesi), non essendovi elementi nuovi tali da mutare la valutazione cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il riesame: il Tribunale per il riesame è stato adito ai sensi di questa norma per esaminare la richiesta di sostituzione della misura cautelare

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, cui il Tribunale ha fatto riferimento per ritenere inadeguate misure meno gravose

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferimento alla tipologia di reati (illeciti in materia di stupefacenti) che ha contribuito a qualificare la gravità della condotta e a rafforzare le esigenze cautelari

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di carattere esecutivo/organizzativo richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Rv. 270628 - 01)

    Principio di diritto richiamato sulla limitazione del sindacato della Corte di cassazione nei procedimenti cautelari: la cassazione è ammessa solo per violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione, non per rivedere la valutazione di merito

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione controlla la conformità e la coerenza della motivazione, non rivaluta i fatti né sostituisce la valutazione di merito del tribunale del riesame; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità motivazionale
  • La presentazione di un 'elemento nuovo' (per esempio un domicilio diverso dai precedenti indicati) deve essere chiaramente prospettata e documentata al giudice di merito affinché possa valutarlo; un richiamo generico o tardivo difficilmente inverte la valutazione cautelare
  • La gravità del reato e l'intervenuta condanna, con pene rilevanti, sono elementi che rafforzano le esigenze cautelari e giustificano la permanenza della custodia in carcere se non emergono circostanze nuove e concrete
  • Per ottenere la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari è utile dimostrare concretamente come il domicilio proposto risponda alle esigenze cautelari (es. assenza di contatti pericolosi, garanzie di controllo, distanza utile dal luogo dei fatti) e invocare specifiche violazioni procedurali o di legge se si vuole fondare un ricorso in cassazione
  • Le censure di natura motivazionale devono evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ben circostanziati; l'affermazione generica di omissione motivazionale, senza dimostrare in che senso la motivazione sia illogica o contraddittoria, è spesso destinata all'inammissibilità

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