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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n.578 del 28.10.2024 emessa dal Tribunale di Ancona sezione Lavoro nel giudizio r.g. 1052/2024;

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, divenuta definitiva dopo la regolare notificazione all'Amministrazione e la formazione del giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate, comprese le spese del giudizio definito dal giudice del lavoro. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda all'esecuzione entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudice del lavoro e oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, compresa quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza notificata a una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un giudicato favorevole non eseguito e di una costituzione meramente formale dell'Amministrazione, che non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, con distrazione a favore del difensore antistatario se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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