Cassazione Civile, Ordinanza n. 28029/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso impositivo notificato nel 2011, con cui l'amministrazione aveva assoggettato a imposta di registro, come atto di trasferimento di terreni agricoli, la costituzione di una servitù di metanodotto su terreno agricolo, applicando l'aliquota del 15% anziché quella dell'8% prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento. Successivamente l'ufficio ha annullato in autotutela l'atto, rinunciato all'appello e alla pretesa tributaria, e ha chiesto la compensazione delle spese. Il contribuente ha accettato la rinuncia ma ha insistito per la condanna dell'amministrazione alle spese di entrambi i gradi e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 44, 15, comma 1, e 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, in presenza di rinuncia all'appello accettata senza adesione alla compensazione, la CTR avrebbe dovuto condannare l'amministrazione alle spese. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame/errore motivazionale, lamentando che la CTR non avesse considerato l'atto con cui egli aveva accettato la rinuncia dell'ufficio insistendo però per spese e danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato nei limiti in cui la CTR aveva disposto la compensazione delle spese senza verificare il criterio della soccombenza virtuale e senza indicare gravi ed eccezionali ragioni per derogare ad esso. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per la regolamentazione delle spese del merito e per quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
si applica alla rinuncia al ricorso e prevede il rimborso delle spese da parte del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti; non era la norma corretta da applicare quando l'ufficio ha rinunciato non solo all'appello ma anche alla pretesa sostanziale
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la compensazione automatica delle spese prevista dal comma 3 non si applica indistintamente a ogni ipotesi di cessazione, anche alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la compensazione delle spese solo secondo una valutazione complessiva della lite e, in deroga al principio di soccombenza virtuale, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni
art. 96 c.p.c.
invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria, ma il testo non riporta una statuizione di merito sul punto, che resta assorbito o comunque non accolto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del secondo motivo, dedotto come vizio motivazionale/omesso esame
art. 366 c.p.c.
richiamato ai fini dell'autosufficienza del ricorso
art. 1 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma impositiva richiamata nell'atto dell'ufficio per qualificare la servitù come trasferimento tassato al 15% anziché come atto costitutivo di diritto reale di godimento tassato all'8%
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'ufficio annulla in autotutela l'atto e rinuncia anche alla pretesa sostanziale, la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve comunque confrontarsi con il criterio della soccombenza virtuale.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione che dia conto di gravi ed eccezionali ragioni; non è sufficiente il solo fatto che il giudizio sia cessato per autotutela dell'amministrazione.
- La rinuncia all'appello dell'amministrazione, se accompagnata dalla rinuncia alla pretesa impositiva, non va trattata come mera rinuncia processuale ex art. 44 d.lgs. n. 546/1992, ma come cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo non determina di per sé la soccombenza virtuale dell'amministrazione se non risulti una manifesta illegittimità originaria del provvedimento; il regime delle spese va valutato caso per caso.
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