Sentenza n. 5352/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento - della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, ivi compresi gli allegati 1 e 2, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione degli importi dovuti per il payback sanitario, nonché gli atti statali presupposti, inclusi i decreti ministeriali e l'accordo Stato-Regioni relativi al meccanismo di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento della determinazione direttoriale della Regione Umbria con cui erano stati quantificati gli importi asseritamente dovuti a titolo di payback, nonché dei decreti ministeriali e dell'accordo Stato-Regioni presupposti. Il ricorso deduceva profili di illegittimità degli atti relativi al meccanismo di payback sanitario. Nel corso del giudizio, con memoria del 20 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, quest'ultima avrebbe potuto essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta, da pubblicare nei rispettivi bollettini e siti istituzionali. Poiché tale comunicazione non risultava intervenuta, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il pagamento dichiarato dalla ricorrente aveva eliminato ogni utilità concreta della prosecuzione del giudizio, determinando la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere opera solo quando le Regioni o le Province autonome abbiano adottato e comunicato al TAR i provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta. La mera dichiarazione di pagamento della parte privata, in assenza di tale comunicazione, non è sufficiente.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenuta carenza di interesse, la prosecuzione del giudizio non arrechi alcuna utilità alla parte ricorrente.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese per eccezionali ragioni, ravvisate dal TAR nelle peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede che il pagamento di una quota ridotta determini la cessazione della materia del contendere, tale effetto processuale si produce solo al ricorrere degli adempimenti espressamente stabiliti dalla norma, inclusa la comunicazione al giudice dei provvedimenti amministrativi di accertamento del pagamento.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere effettuato il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse, qualora la prosecuzione del giudizio non possa più procurarle alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse conduce alla declaratoria di improcedibilità, distinta dalla cessazione della materia del contendere, che richiede invece il perfezionamento dei presupposti specificamente previsti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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