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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2232/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per il furto della Land Rover (capo AH) per tutti e tre e, per AMATO, anche per altri furti/ricettazione (capi AI e AL). Le censure principali hanno riguardato: presunta illogicità della valutazione di elementi indiziari (spegnimento telefoni, agganci di celle non in Gaeta, presenza precedente dell'auto vicino all'abitazione di D'Aquale, contatti telefonici tra imputati); mancata produzione/assunzione di una specifica annotazione dei Carabinieri di Pompei circa la disponibilità dell'Audi A6 attribuita ad Amato; critica all'interpretazione delle conversazioni intercettate e alla qualificazione del "mezzo fraudolento" (trasponder); contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (soprattutto per D'Aquale). Inoltre il ricorso ha dovuto confrontarsi con la morte di Amato intervenuta nel corso del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ad AMATO RAFFAELE perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato. Quanto ai residui ricorsi proposti da GRANILLO e D'AQUALE, sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione degli indizi da parte dei giudici di merito (conformità tra primo e secondo grado), ha escluso travisamento della prova e ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle intercettazioni e degli elementi di fatto. È stata altresì ritenuta corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche per D'AQUALE. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono state disposte le spese processuali e la condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nei ricorsi per cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti richiesti per la motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; è stata invocata dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge e motivazione.

  • art. 530 e art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamati nelle censure sull'insufficienza della motivazione e sull'onere di motivare; la Corte ha ritenuto che la motivazione del merito fosse congrua e non irragionevole.

  • art. 416 c.p.p.

    Richiama la possibilità di utilizzare annotazioni di polizia giudiziaria nel giudizio abbreviato anche se non siano stati depositati tutti gli atti; la Corte ha ritenuto utilizzabile l'informativa dei Carabinieri anche senza l'annotazione allegata.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve allegare gli atti ritenuti travisati; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno rispettato l'onere di allegazione necessario per provare un travisamento decisivo delle intercettazioni.

  • art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132 (e comma 1-bis) e L. 23 novembre 2021, n. 178 (norma di conversione)

    Regolamentano utilizzabilità dei 'dati del traffico telefonico' (c.d. dati esteriori) e la necessità di corroborazione con altri elementi di prova; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli agganci di celle unitamente ad altri elementi probatori.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha valutato correttamente i fattori ostativi al loro riconoscimento (gravità del reato, preparazione).

  • art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Consente la condanna alle spese nel procedimento di cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione degli indizi è globale: singole incongruenze o omissioni non determinano annullamento se il complesso delle prove resta coerente e decisivo.
  • L'interpretazione di conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o travisamento evidente e decisivo della prova.
  • In cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e allegare gli atti che si ritengono travisati per poter consentire la verifica del vizio.
  • I dati di traffico telefonico e gli agganci alle celle sono utilizzabili come prova 'esterna' purché corroborati da altri elementi di prova (video, conversazioni, riscontri materiali).
  • La morte dell'imputato estingue il reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto discrezionale del giudice di merito e può essere negato se la gravità e le modalità del reato ostano alla mitigazione; la motivazione deve però essere specifica e congrua.

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