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Sentenza

Sentenza n. 1296/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento -OMISSIS-del 3.10.2025 (notificato in data 30.10.2025) col quale la Prefettura di Salerno ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno -OMISSIS- da permesso per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato; b) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sul parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui, sulla base dei dati fiscali relativi al 2023, il datore di lavoro presentava un volume d'affari di euro 443.762,00 a fronte di costi pari a euro 581.004,00, con conseguente reddito negativo ritenuto insufficiente a sostenere il costo dell'assunzione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, dei principi di buon andamento e correttezza, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, lamentando che l'amministrazione non avesse esaminato la memoria e la documentazione trasmesse via PEC in risposta al preavviso di rigetto, limitandosi dapprima a contestare l'inoltro al di fuori del portale ALI e poi ad affermare genericamente che non erano stati prodotti elementi decisivi. Con il secondo motivo ha sostenuto che la verifica della capacità economica del datore di lavoro non fosse applicabile alla conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato, richiamando l'art. 24-bis e l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 e le circolari ministeriali indicate nel ricorso. Con il terzo motivo ha contestato il criterio utilizzato dall'Ispettorato, basato sulla mera sottrazione tra ricavi e costi, senza considerare la natura dei costi, la dichiarazione IVA e gli ulteriori elementi indicativi della solidità finanziaria dell'impresa. Con il quarto motivo ha dedotto l'illogicità e l'ingiustizia del diniego, evidenziando che il lavoratore era già presente regolarmente in Italia, aveva svolto attività lavorativa stagionale e aveva ricevuto un'offerta di rapporto stabile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto assorbente il vizio procedimentale relativo all'omesso esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale. L'amministrazione aveva dapprima sostenuto che le controdeduzioni non potessero essere esaminate perché trasmesse via PEC anziché caricate sul portale ALI; nel provvedimento finale, tuttavia, le aveva qualificate genericamente come non decisive, senza indicare le ragioni del mancato accoglimento e senza chiarire se fossero state effettivamente valutate. Il giudice ha ritenuto che l'invio tempestivo tramite indirizzi PEC dell'amministrazione, accompagnato dalla spiegazione dell'impossibilità per il difensore di accedere al portale, imponesse comunque l'esame della documentazione. Non è stata applicata la sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, perché la memoria e gli allegati contenevano elementi astrattamente idonei a incidere sull'esito: dichiarazione IVA, circolari, studi di settore e argomentazioni sulla natura dei costi e sugli investimenti aziendali. Il TAR ha inoltre osservato che il parere dell'Ispettorato si era fondato sulla sola differenza aritmetica tra volume d'affari e costi, senza una valutazione complessiva della capacità economica del datore di lavoro. In termini generali, la verifica deve considerare unitariamente capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipologia dell'attività, poiché il volume d'affari al netto dei costi è soltanto uno degli elementi valutabili. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese di lite sono state compensate; è stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione al difensore di euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi impone all'amministrazione di esaminare effettivamente le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La sanatoria del vizio procedimentale non opera quando le osservazioni non esaminate contengono elementi astrattamente idonei a modificare l'esito e non è quindi palese l'immutabilità del contenuto del provvedimento.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    La verifica della congruità reddituale del datore di lavoro è finalizzata a prevenire rapporti di lavoro fittizi e deve essere svolta secondo i criteri attuativi richiamati nella decisione.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente quale disposizione applicabile alla conversione del permesso per lavoro stagionale; il TAR ha accolto il ricorso per il vizio procedimentale senza definire in modo conclusivo la questione normativa.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa richiedono un esame effettivo delle osservazioni e un'istruttoria coerente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'amministrazione deve esaminare in modo effettivo e motivato le osservazioni e la documentazione tempestivamente presentate in risposta al preavviso di rigetto; non può prima escluderle per ragioni meramente formali relative al canale di trasmissione e poi qualificarle genericamente come non decisive senza confrontarsi con il loro contenuto.
  • La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e l'utilizzo di portali telematici non possono comprimere le garanzie partecipative del privato quando questi abbia trasmesso tempestivamente le proprie osservazioni tramite un indirizzo PEC dell'amministrazione e abbia rappresentato l'impossibilità di utilizzare il portale.
  • La sanatoria del vizio procedimentale prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non è applicabile quando gli apporti partecipativi non esaminati contengano elementi astrattamente idonei a incidere sull'esito del procedimento, sicché non sia palese che il provvedimento avrebbe comunque avuto lo stesso contenuto.
  • La verifica della capacità economica del datore di lavoro ai fini della permanenza o della trasformazione del rapporto di lavoro dello straniero deve fondarsi su una valutazione complessiva e non atomistica, considerando, oltre al volume d'affari e ai costi, la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il numero dei dipendenti, la tipologia dell'attività e la natura delle voci di costo.
  • La mera rilevazione di un risultato negativo ottenuto sottraendo i costi al volume d'affari non esaurisce la valutazione della solidità economica dell'impresa e non può costituire, da sola, il fondamento del diniego senza un'istruttoria sugli ulteriori indici rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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