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Ordinanza

Ordinanza n. 9121/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del verbale della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - Classe di concorso AS48 - ex art. 3, c. 7, del DM 205/2023 - DDG 3059/2024, verbale n. 1 del 04/06/2025.

Giustizia amministrativa202509629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, relativo alla classe di concorso AS48

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento del verbale della Commissione giudicatrice del 4 giugno 2025, adottato nell'ambito della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, classe di concorso AS48, indetta ai sensi del DDG 3059/2024 e dell'art. 3, comma 7, del DM 205/2023. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti contro il verbale. Il Collegio ha rilevato che la procedura risulta amministrativa e finanziata, in tutto o in parte, con risorse PNRR, con conseguente applicazione del rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022; ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso anche al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuati come parti necessarie, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio, assegnando al ricorrente e alle amministrazioni resistenti trenta giorni dalla comunicazione per chiarire se, nelle more, siano state pubblicate le graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale, avvertendo che l'inadempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a. L'udienza pubblica è stata rinviata al 26 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha imposto la conversione del rito, nonché l'integrazione delle parti necessarie indicate dalla norma.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022

    Individua come parti necessarie del giudizio il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • art. 64 c.p.a.

    Il mancato adempimento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 3, comma 7, DM 205/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura concorsuale, senza che l'ordinanza ne fornisca una specifica interpretazione.

  • DDG 3059/2024

    È richiamato quale atto di indizione della procedura concorsuale, senza che l'ordinanza ne esamini la legittimità nel merito.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura finanziata, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e, se necessario, disporre la conversione del rito.
  • Nel giudizio soggetto all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, devono essere chiamate quali parti necessarie anche le amministrazioni specificamente individuate dalla disposizione, mediante ordine di notificazione del ricorso entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
  • Prima di valutare il merito di una controversia relativa a una procedura concorsuale, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad accertare se siano state pubblicate le graduatorie definitive di merito nelle more del giudizio, potendo valutare il mancato adempimento ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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