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Sentenza

Sentenza n. 12481/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Provvedimento n. 22723 dell’01/12/2025 dell’Ambasciata d’Italia in Ankara, e di tutti gli atti del procedimento.

Giustizia amministrativa202515730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Ankara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, motivato dall'autorità consolare con la ritenuta mancata dimostrazione di un'adeguata condizione socioeconomica. Il provvedimento aveva ritenuto insufficiente il mero saldo nominale disponibile, ipotizzando che potesse derivare da un deposito una tantum o ad hoc, e aveva valorizzato la necessità di considerare la complessiva situazione economica familiare. Sono stati dedotti la violazione della disciplina in materia di ingresso e soggiorno per studio e, in particolare, degli artt. 4, 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998, degli artt. 40, 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999, dell'art. 6-bis d.P.R. 334/2004, dell'art. 4 e dell'allegato A, art. 15, d.i. 850/2011, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. In sostanza, la ricorrente ha contestato che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la disponibilità di somme superiori a quelle richieste dalla normativa e le ulteriori somme messe a disposizione dagli sponsor. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità della procura, ritenendo che essa fosse stata ritualmente rilasciata e debitamente apostillata. Nel merito, ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente aveva documentato la disponibilità di somme superiori a quelle previste dalla normativa e ulteriori disponibilità degli sponsor; il diniego, invece, si fondava su una mera ipotesi, secondo cui le somme avrebbero potuto derivare da un deposito una tantum o ad hoc, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare l'incapacità della richiedente di mantenersi durante gli studi. Il TAR ha inoltre ritenuto non ragionevole escludere automaticamente la rilevanza delle disponibilità per il solo fatto che il deposito fosse avvenuto in prossimità della domanda, potendo tale circostanza essere coerente con la necessità di dimostrare la disponibilità economica per ottenere il visto, anche in considerazione della giovane età della richiedente. Il diniego è stato annullato ed è stato ordinato all'amministrazione di riesaminare l'istanza entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, tenendo conto anche della documentazione prodotta in giudizio e del vincolo conformativo derivante dalla decisione. È stata respinta la domanda di condanna al rilascio del visto, poiché il deficit istruttorio e motivazionale imponeva il riesercizio del potere e impediva, allo stato, una sostituzione del giudice all'amministrazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Richiamato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente in materia di ingresso nel territorio nazionale.

  • art. 39 d.lgs. 286/1998

    Richiamato tra i parametri normativi invocati in materia di ingresso per motivi di studio.

  • art. 39-bis d.lgs. 286/1998

    Richiamato tra i parametri normativi invocati in materia di ingresso e soggiorno per studio.

  • art. 40 d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari invocate dalla ricorrente.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari invocate dalla ricorrente.

  • art. 46 d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari invocate dalla ricorrente.

  • art. 47 d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari invocate dalla ricorrente.

  • art. 6-bis d.P.R. 334/2004

    Richiamato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente.

  • art. 4 d.i. 850/2011

    Richiamato quale disciplina pertinente alla dimostrazione dei mezzi economici per il visto di studio.

  • allegato A, art. 15, d.i. 850/2011

    Richiamato quale parametro relativo alla disponibilità economica richiesta per il visto di studio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Impedisce, in presenza di un deficit istruttorio e motivazionale che richiede il riesercizio del potere amministrativo, la condanna diretta dell'amministrazione al rilascio del visto.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto per motivi di studio deve fondarsi su un'istruttoria concreta e su una motivazione effettiva circa l'insufficienza dei mezzi economici del richiedente; non è sufficiente una motivazione meramente ipotetica secondo cui le somme disponibili potrebbero derivare da un deposito una tantum o ad hoc.
  • La disponibilità di somme superiori alla soglia normativa e le ulteriori disponibilità degli sponsor non possono essere disconosciute automaticamente per il solo fatto che l'accredito sia avvenuto in prossimità della domanda di visto; tale circostanza deve essere valutata alla luce delle concrete esigenze di dimostrazione dei mezzi economici e del complessivo contesto personale e familiare.
  • Quando l'illegittimità del diniego dipende da carenze istruttorie e motivazionali, il giudice amministrativo annulla l'atto e ordina il riesame, senza poter imporre direttamente il rilascio del visto se residua un margine di valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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