Sentenza del 14/03/2019 n. 1579 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi e giudizi di ottemperanza - Credito Iva - Istanza di rimborso - Diniego - Prescrizione - Decadenza - Cessata attività dell'azienda - Esigibilità del credito - Procedimento di esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la natura e il termine applicabile alla richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività. Il contribuente sosteneva che l'istanza di rimborso non costituisse il fatto generatore del diritto, ma soltanto il presupposto per rendere esigibile un credito già maturato e avviare il procedimento di esecuzione del rimborso. Poiché, cessata l'attività, il credito non poteva più essere portato in detrazione nell'anno successivo, la richiesta non era soggetta al termine decadenziale biennale previsto in via residuale.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che, in caso di cessazione dell'attività, il rimborso del credito IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine di decadenza biennale. L'istanza di rimborso rende esigibile il credito, ma non ne costituisce l'origine. Il diniego fondato sull'intervenuta decadenza biennale è quindi illegittimo, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza e l'entità del credito e il rispetto del termine prescrizionale decennale.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso opera in via residuale, quando non siano previste specifiche disposizioni e quando il credito non possa essere recuperato mediante detrazione nell'anno successivo. Non si applica automaticamente al credito IVA risultante alla cessazione dell'attività.
Massime di principio
- Quando l'attività cessa e residua un credito IVA non più utilizzabile in detrazione, il diritto al rimborso non nasce dalla presentazione dell'istanza: l'istanza serve a rendere esigibile un credito già maturato.
- Per il rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività, deve essere considerato il termine ordinario di prescrizione decennale, anziché il termine decadenziale biennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Il termine decadenziale residuale non dovrebbe essere applicato quando l'ordinamento non consente più di recuperare il credito mediante detrazione e la richiesta di rimborso rappresenta l'unico strumento di soddisfazione del credito.
- Il contribuente deve comunque poter dimostrare l'esistenza, la certezza e l'entità dell'eccedenza IVA, nonché verificare che il diritto non sia prescritto e che siano state rispettate le regole procedurali applicabili.
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