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Sentenza

Sentenza n. 1174/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell'ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del27 dicembre 2013, prot. 4784/B10 (CIG 4411145003), emesso dall'Istituto Comprensivo De Amicis di Grottaglie (TA) nell'ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» e, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota prot.6279 del 19 ottobre 2023, comunicata in pari data, con la quale l'Istituto Comprensivo De Amicis ha opposto diniego all'istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l., nonché della nota Direzione Generale dell'USR per la Puglia prot. 37923 del 09/10/2023, richiamata nella nota prot.6279 del 19 ottobre 2023 ma non allegata alla stessa; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell'importo complessivo di € 1.934,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia eseguito nell'ambito di una convenzione Consip, oltre al mancato pagamento dei compensi revisionali e degli interessi moratori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturata dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, nell'ambito dell'ordinativo principale di fornitura stipulato con l'istituto scolastico in esecuzione della convenzione Consip, nonché, ove necessario, l'annullamento del diniego espresso dall'istituto scolastico e della nota dell'Ufficio scolastico regionale richiamata nel diniego. Ha inoltre domandato la condanna al pagamento di euro 1.934,00 oltre IVA e degli interessi moratori. Ha dedotto: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; l'esistenza del diritto alla revisione ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dell'art. 9.4 del capitolato tecnico; l'assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva, osservando che le controversie relative sia all'an sia al quantum della revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuativa o periodica rientrano nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza che rilevi la natura di diritto soggettivo della pretesa. Nel merito ha riconosciuto il diritto dell'impresa alla revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di attività, per il periodo settembre 2018-29 febbraio 2020. Ha valorizzato l'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, nonché le clausole della Convenzione Consip e del capitolato tecnico, che prevedevano l'aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, esclusi i tabacchi. Il giudice ha qualificato la disciplina della revisione come speciale e imperativa, con inserzione automatica delle relative clausole ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; eventuali pattuizioni difformi sarebbero nulle. La domanda relativa agli interessi moratori è stata accolta solo quanto alla decorrenza: gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento non sussiste un credito liquido ed esigibile cui applicare gli interessi moratori commerciali. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza parziale e la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163

    La giurisdizione esclusiva comprende tutte le controversie sulla revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuativa o periodica, tanto sull'an quanto sul quantum della pretesa.

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

    La disposizione introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina civilistica e non derogabile in peius dalle parti.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.

    La clausola convenzionale attua il diritto alla revisione previsto dall'art. 115 e individua il parametro ISTAT applicabile in mancanza dei dati normativi.

  • art. 9.4 Capitolato tecnico della Convenzione Consip

    Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.

    Per le attività a canone l'aggiornamento è annuale, decorre dopo dodici mesi dalla stipula dell'ordinativo principale e corrisponde al 100% della variazione annuale dell'indice FOI.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    La disciplina imperativa sulla revisione prezzi si inserisce automaticamente nel contratto; le clausole difformi sono nulle limitatamente alla parte incompatibile, senza travolgere necessariamente l'intero contratto.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle somme riconosciute a titolo revisionale decorrono, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della sentenza e non dalla precedente scadenza dei corrispettivi.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quanto all'an sia quanto al quantum della pretesa, indipendentemente dalla qualificazione della posizione azionata come diritto soggettivo o interesse legittimo.
  • L'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulle regole generali del codice civile e non derogabile dalle parti in senso sfavorevole all'appaltatore.
  • Quando la lex specialis prevede l'aggiornamento annuale dei corrispettivi sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI, il diritto alla revisione matura secondo il meccanismo previsto dalla clausola, a partire dal secondo anno di attività o comunque dopo dodici mesi dalla stipula dell'ordinativo principale.
  • Le clausole imperative sulla revisione prezzi si inseriscono automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; le pattuizioni incompatibili sono nulle nella parte difforme, senza necessità di travolgimento dell'intero contratto.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza legale o convenzionale; nel caso deciso decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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