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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17207/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un giudizio tributario avente a oggetto il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso dell'IRPEF versata per l'anno 2003. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso; l'Ufficio aveva proposto appello, notificandolo a mezzo del servizio postale. La Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato inammissibile l'appello perché, al momento della costituzione, l'appellante non aveva depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata, ritenendo insufficiente il solo avviso di ricevimento. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 2699 c.c., sostenendo che l'avviso di ricevimento depositato in atti era sufficiente a provare la tempestività dell'impugnazione e della costituzione, in quanto recava la data di ricezione entro il termine per appellare e, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, può surrogare la ricevuta di spedizione quando la data sia asseverata dall'ufficio postale. Deduceva inoltre che la CTR aveva rilevato d'ufficio l'inammissibilità senza contraddittorio, in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; tale secondo motivo resta assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che, in caso di notificazione dell'appello a mezzo posta, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta in ogni caso l'inammissibilità se dagli atti risulta comunque prova certa del perfezionamento tempestivo della notifica, e nel caso concreto l'avviso di ricevimento prodotto alla costituzione recava la data di ricezione del plico in un momento anteriore alla scadenza del termine di impugnazione. La CTR, limitandosi a valorizzare la mancanza della ricevuta di spedizione senza verificare il contenuto dell'avviso di ricevimento, si è discostata dai principi di legittimità richiamati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione agli oneri di costituzione e deposito nel processo tributario

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per sostenere la disciplina della proposizione dell'appello tributario e dei relativi adempimenti

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato a sostegno della tesi per cui non può dichiararsi una nullità/inammissibilità senza verificare la concreta raggiunta finalità dell'atto

  • art. 2699 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio della documentazione prodotta

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per la dedotta violazione del contraddittorio

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per censurare la declaratoria officiosa di inammissibilità senza previa instaurazione del contraddittorio

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte lo applica nel senso che il deposito degli atti di notificazione deve consentire la verifica della tempestività, ma la prova può emergere anche dall'avviso di ricevimento se idoneo

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la Corte lo coordina con la disciplina del deposito dei documenti di notifica dell'appello

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    motivo assorbito; la Corte non si pronuncia nel merito sulla censura

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'impugnazione notificata per posta non può essere affermata in modo meramente formalistico se dagli atti depositati emerge comunque la prova certa della tempestività della notificazione e della costituzione in giudizio.
  • L'avviso di ricevimento del plico raccomandato può svolgere, in presenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione, quando la data di spedizione o di ricezione consenta di verificare il rispetto del termine di impugnazione.
  • Il giudice di merito, nel rilevare un'eventuale inammissibilità dell'impugnazione per difetto documentale, deve esaminare complessivamente gli atti processuali rilevanti e non arrestarsi alla sola assenza di uno specifico documento, se un altro atto depositato consente di verificare il perfezionamento tempestivo della notifica.
  • In sede di ricorso per cassazione per error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali, purché la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi di fatto processuale da cui deriva l'errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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