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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una condomina, di alcune delibere assembleari del condominio. In primo grado le domande ex art. 1137 c.c. erano state accolte con annullamento delle delibere del 5 novembre 2010. La condomina aveva inoltre chiesto la condanna del difensore del condominio per asserita falsità della firma dell’amministratore nella procura, la cancellazione di espressioni ritenute offensive ex art. 89 c.p.c. e il risarcimento del danno morale, oltre alla revisione delle spese di lite. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, ordinato la cancellazione di una frase offensiva e condannato l’appellante alle spese. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 190, 152, 352 e 91 c.p.c. per avere la Corte riconosciuto al condominio il compenso per la fase decisionale nonostante il tardivo deposito della comparsa conclusionale; 2) violazione degli artt. 91 e 89 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla cancellazione della frase offensiva, al diniego del risarcimento ex art. 89 c.p.c. e alle ricadute sulle spese; 3) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e d.m. n. 55/2014 per la ritenuta congruità della liquidazione delle spese di primo grado, asseritamente troppo bassa rispetto al valore della causa; 4) violazione degli artt. 91, 183 e 221 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per il mancato riconoscimento delle spese relative alla fase di querela di falso incidentale e per l’esclusione di una condanna in proprio del difensore del condominio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso; ha accolto il terzo motivo, limitatamente alla censura sulla liquidazione delle spese di primo grado. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per rideterminare le spese del primo grado e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che il compenso per la fase decisionale spetta anche se comparse conclusionali o memorie di replica non siano state depositate tempestivamente, che le statuizioni sulla cancellazione di espressioni offensive e sulla condanna ex art. 89 c.p.c. non sono sindacabili in cassazione, e che non era stata decisa alcuna querela di falso incidentale tale da giustificare autonoma liquidazione delle relative spese. Ha invece ritenuto censurabile la liquidazione delle spese di primo grado, perché effettuata in misura non coerente con il valore della causa e con il parametro dell’art. 2233 c.c.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Costituisce il fondamento dell’impugnazione delle delibere condominiali annullate in primo grado.

  • art. 89 c.p.c.

    La cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ha natura ordinatoria e la valutazione sull’eventuale condanna risarcitoria rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione del compenso per la fase decisionale in presenza di deposito tardivo della comparsa conclusionale.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sulla gestione della fase decisionale.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate sulla fase decisoria in appello.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la soccombenza nella liquidazione delle spese; non consente di correlare le spese a domande marginali estranee alla materia del contendere.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Fondamento dell’inammissibilità dei primi due motivi e del quarto, in presenza di orientamenti consolidati o censure non idonee a scardinare il decisum.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura deve essere specifica e riferibile alla sentenza impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La liquidazione del compenso professionale non può scendere a livelli meramente simbolici o non compatibili con il decoro della professione.

  • d.m. n. 55 del 2014

    art. 4, comma 5, lett. d)

    La fase decisionale comprende un’ampia serie di attività successive alla decisione; il compenso va liquidato anche se le comparse conclusionali o le memorie di replica non siano state depositate o lo siano state tardivamente.

  • d.m. n. 37 del 2018

    Richiamato solo per il criterio temporale relativo ai parametri tariffari applicabili alla liquidazione delle spese.

  • art. 183 c.p.c.

    memoria n. 1 ex art. 183 1 c.

    Il mancato deposito della memoria comporta il consolidamento delle conclusioni già formulate, con preclusione di nuove domande non accettate dalla controparte.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso incidentale richiede un effettivo procedimento sulla falsità del documento e una decisione che ne giustifichi l’autonoma regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Il compenso per la fase decisionale deve essere riconosciuto in relazione a un complesso di attività che non si esaurisce nel solo deposito delle comparse conclusionali o delle memorie di replica; pertanto, il tardivo deposito di tali atti non esclude di per sé la liquidazione del relativo compenso.
  • Le statuizioni di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c. hanno natura meramente ordinatoria e non sono, di regola, sindacabili in cassazione; parimenti, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per una condanna risarcitoria ex art. 89 c.p.c. è rimessa al giudice di merito.
  • Ai fini delle spese processuali, il principio di soccombenza non può essere esteso a domande marginali o estranee alla materia del contendere, come la cancellazione di frasi offensive, se non incidono sulla definizione sostanziale della controversia.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere coerente con il valore della controversia e non può tradursi in importi meramente simbolici o incompatibili con il decoro della professione.
  • Le spese di un procedimento incidentale possono essere liquidate autonomamente solo se quel procedimento sia stato effettivamente deciso con una pronuncia che ne definisca l’esito; in mancanza, non vi è spazio per una distinta regolazione delle spese.
  • La censura di legittimità deve essere specifica e puntualmente riferita alla ratio della sentenza impugnata; motivi promiscui o non calibrati sul decisum sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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