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Sentenza

Sentenza n. 560/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla SENTENZA n. 3250/2024 del Tribunale di Torino, Sez. Civile - Lavoro, Procedimento R.G. L. n. 3856/2024, emessa dalla Giudice Dott.ssa Lucia Mancinelli, pubblicata in data 06.12.2024, passata in giudicato, in quanto non appellata dalle Amministrazioni resistenti.

Giustizia amministrativa202502945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, prima della proposizione del ricorso, della sentenza civile passata in giudicato n. 3250/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3250/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Civile-Lavoro, passata in giudicato perché non appellata dalle amministrazioni resistenti. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto a quanto stabilito dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva dato esecuzione al giudicato. La cessazione è stata dichiarata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È indicato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, volto a conseguire l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie a quanto richiesto o comunque viene meno l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione al giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, poiché il comportamento processuale è stato reso necessario dall'inadempimento precedente.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, con imputazione all'amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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