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Sentenza

Sentenza n. 3752/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5060/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 5060/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma complessiva di euro 2.500,00 relativa agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il giudice ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese direttamente titolate nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il calcolo della ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo dovrà essere verificato secondo il titolo giudiziale, la legge e gli eventuali pagamenti parziali, applicando gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, già nominato commissario ad acta, dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, provvedendo entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva del dovuto e agli atti contabili necessari. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro.

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione per il recupero coattivo di somme dovute dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la regolazione delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato indicato nella liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'oggetto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione. Il capitale residuo, gli interessi e gli accessori devono essere determinati sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento coattivo della somma dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici preposti alla gestione della spesa pubblica non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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