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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Responsabilità ex art. 38 c.c. per chi agisce per conto dell'associazione: rileva l'effettivo potere gestorio e non la mera rappresentanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento IRPEF relativa al 1995, notificata a F.S. quale presunto coobbligato solidale del Consorzio Nazionale Istruzione Professionale ed Artigiana (C.N.I.P.A.) ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.c. Il contribuente contestava sia la tardività della notifica sia la propria responsabilità personale, sostenendo di non aver compiuto atti di gestione dell'associazione nel periodo d'imposta interessato. L'Amministrazione aveva fondato la pretesa essenzialmente sulla carica di legale rappresentante ricoperta da F.S., senza indicare specifici atti negoziali o gestori da lui compiuti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello principale di Equitalia sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento della cartella disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. È stato ritenuto tempestivo l'appello di Equitalia, ma infondata la pretesa sostanziale: la responsabilità ex art. 38 c.c. non deriva dalla mera titolarità formale della rappresentanza, bensì dall'effettivo svolgimento di attività negoziale in nome e nell'interesse dell'associazione. Poiché F.S. aveva assunto la carica solo dopo il periodo d'imposta e non erano stati provati atti di gestione a lui riconducibili, la responsabilità solidale non è stata dimostrata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 2, codice civile

    Le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta sono garantite anche dalla responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale non è collegata automaticamente alla carica formale di rappresentante, ma richiede la prova dell'effettiva attività negoziale svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.

  • Art. 1310 codice civile

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.

    Nelle obbligazioni solidali, l'atto di esercizio della pretesa fiscale nei confronti di uno dei coobbligati può produrre effetti anche verso gli altri.

  • Art. 1297, comma 1, codice civile

    Il condebitore in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

    Il coobbligato non può far valere eccezioni strettamente personali relative al rapporto tra creditore e altro debitore solidale, come la tardività della notifica riferita esclusivamente all'associazione.

  • Art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine previsto dalla legge.

    La sentenza di primo grado aveva ritenuto tardiva la notifica della cartella; tuttavia, la decisione d'appello è stata confermata principalmente per l'assenza di prova della responsabilità solidale di F.S.

  • Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973

    Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni.

    La cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata può essere contestata anche nel merito quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata nei confronti del contribuente.

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.

    Gli appelli sono stati ritenuti ammissibili perché articolavano motivi specifici e collegati alle motivazioni della sentenza impugnata.

  • Art. 327 codice di procedura civile

    Termine lungo per l'impugnazione della sentenza non notificata.

    Il termine per appellare è stato considerato rispettato poiché, ai fini del notificante, la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, secondo il principio della scissione soggettiva.

Massime di principio

  • La mera qualifica di presidente, amministratore o legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta non basta, da sola, a fondare la responsabilità personale prevista dall'art. 38 c.c.
  • Chi pretende di far valere la responsabilità del rappresentante deve provare specificamente quali atti negoziali o gestori siano stati compiuti da quella persona in nome e nell'interesse dell'associazione.
  • La responsabilità va riferita al periodo in cui l'obbligazione è sorta: una carica assunta successivamente non consente, senza ulteriori prove, di imputare al soggetto obbligazioni anteriori.
  • La documentazione dell'effettivo potere gestorio e degli atti concretamente sottoscritti o compiuti è decisiva; la sola iscrizione della carica nei registri o nello statuto può non essere sufficiente.
  • Nei rapporti solidali, gli atti compiuti dal creditore verso uno dei coobbligati possono produrre effetti anche verso gli altri, ma non eliminano l'onere di dimostrare che il soggetto chiamato a rispondere sia effettivamente obbligato.
  • Il coobbligato non può normalmente opporre eccezioni personali riguardanti esclusivamente l'altro debitore, mentre può contestare autonomamente la propria legittimazione e l'esistenza dei presupposti della responsabilità a lui imputata.

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