Sentenza n. 2223/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato civile Tribunale ordinario di Milano r.g. n. 11442/2024 sentenza n. 5611/2024 pubblicata il 12/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva ordinato l’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5611/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno dei tre anni scolastici indicati, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 21 marzo 2025. Ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione e chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari, non erano comprese nell’oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati i presupposti formali dell’azione: produzione della sentenza da eseguire, attestazione del passaggio in giudicato e notificazione del titolo esecutivo, con rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che la mancata esecuzione era rimasta incontestata, poiché il Ministero non aveva formulato deduzioni né fornito elementi sull’andamento della procedura. Essendo incontestati sia l’an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 1.500 euro entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, esercitati nel caso concreto mediante l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione e il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento al giudicato e non fornisce elementi sull’esecuzione, la mancata ottemperanza può essere ritenuta incontestata dal giudice.
- Se il giudicato determina con precisione sia l’esistenza sia l’ammontare dell’obbligazione dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento entro un termine perentorio, specificando le concrete modalità esecutive.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- L’incarico di commissario ad acta affidato a un organo o funzionario pubblico in quanto connesso ai doveri d’istituto non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso.
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