Cassazione Civile, Ordinanza n. 23881/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per il pagamento di fatture relative a forniture di materiale idraulico, valvole e saracinesche, deducendo che i contratti si erano perfezionati per corrispondenza tramite ordini sottoscritti dai funzionari regionali e che le forniture erano state regolarmente eseguite e non contestate. La Regione si era opposta sostenendo la nullità dei contratti per difetto di forma e, soprattutto, per difetto di potere rappresentativo in capo ai firmatari degli ordinativi. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato l'ingiunzione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo inammissibili alcuni documenti prodotti in appello e affermando che mancava prova della delega ai funzionari e quindi della valida manifestazione di volontà dell'ente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili i documenti senza valutarne l'indispensabilità e senza considerare che alcuni erano successivi al primo grado; 2) violazione delle norme sulla stipulazione dei contratti pubblici e sulla rappresentanza dei dirigenti regionali, sostenendo che il dirigente del settore acquedotti era abilitato a stipulare e che, comunque, la prova dell'assenza di delega gravava sulla Regione; 3) omesso esame della responsabilità della Regione e della tutela dell'affidamento incolpevole ex art. 2049 c.c. e artt. 1337, 1338, 1366 c.c., oltre a profili di lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello sia nella parte in cui aveva escluso senza adeguata motivazione l'ammissibilità dei documenti prodotti in appello, sia nella parte in cui aveva negato la validità della stipulazione e la spendita del nome dell'ente da parte del dirigente regionale competente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del procedimento per decreto ingiuntivo
art. 345, comma 3, c.p.c.
versione applicabile ante d.l. n. 83/2012, come modificata dalla L. n. 69/2009
nel giudizio di appello possono essere prodotti nuovi documenti se indispensabili ai fini della decisione o se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; il giudice deve motivare sulla loro indispensabilità
art. 58, comma 2, L. n. 69/2009
ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli (...) 345 (...) come modificati dalla presente legge
consente di applicare al caso il testo dell'art. 345 c.p.c. risultante dalla riforma del 2009
art. 17 r.d. n. 2440/1923
contratti a trattativa privata ... per corrispondenza, secondo l'uso del commercio
per i contratti della P.A. la forma scritta può realizzarsi anche mediante corrispondenza e non necessariamente con un unico documento sottoscritto contestualmente
art. 93 r.d. n. 827/1924
la delegazione al funzionario per stipulare può derivare dal regolamento; richiamato per affermare la delega alla stipula in capo al capo dell'ufficio
art. 94 r.d. n. 827/1924
in tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi
supporta l'abilitazione del capo dell'ufficio a stipulare i contratti in nome dell'amministrazione
art. 29, lett. a), Statuto Regione Calabria
indica il Presidente della Giunta regionale quale organo legittimato alla rappresentanza dell'ente
art. 27, lett. e), Statuto Regione Calabria
richiamato insieme all'art. 29 per la rappresentanza istituzionale della Regione
artt. 30 e 31 L.R. Calabria n. 7/1996
il dirigente responsabile di Settore ... procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni
attribuiscono al dirigente di settore il potere di acquistare beni e servizi e stipulare contratti nell'ambito delle competenze della struttura
art. 121, comma 4, Cost.
la rappresentanza istituzionale della Regione spetta al Presidente della Giunta regionale
art. 2082 c.c.
la società ricorrente è qualificata come imprenditore commerciale
art. 2195 c.c.
richiamato per precisare la nozione ampia di imprenditore commerciale
art. 2049 c.c.
invocato dal ricorrente quale possibile titolo di responsabilità della Regione per fatto dei propri ausiliari, ma non esaminato per assorbimento
artt. 1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c.
invocati in relazione alla tutela dell'affidamento e alla correttezza, ma il relativo esame è stato assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non dovuto l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile, nella disciplina applicabile prima della novella del 2012, se essi sono indispensabili ai fini della decisione oppure se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile; il giudice del gravame deve dare conto in motivazione della valutazione di indispensabilità o non indispensabilità.
- La valutazione di inammissibilità di documenti prodotti in appello è censurabile quando il giudice non verifica la ritualità della loro produzione e, soprattutto, omette di motivare sulla loro concreta attitudine a eliminare l'incertezza sui fatti controversi.
- Per la valida stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti: il vincolo può formarsi anche mediante scambio di dichiarazioni scritte, secondo le previsioni della disciplina sui contratti pubblici.
- Ai fini della stipulazione di contratti per conto dell'ente, il potere di rappresentanza può spettare al dirigente competente in forza della normativa organizzativa regionale e della disciplina regolamentare contabile, con conseguente abilitazione a spendere il nome dell'amministrazione nei rapporti negoziali.
- Quando una parte invoca una delega o un potere rappresentativo derivante da disposizioni normative che attribuiscono compiti negoziali al dirigente di settore, è l'amministrazione che deve contestare e provare l'inesistenza di tale potere, se ne deduce la mancanza in giudizio.
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