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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15506/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo doganale effettuato al confine terrestre tra Svizzera e Italia nei confronti di un cittadino svizzero, al quale veniva trovato nel bagagliaio dell'auto materiale riferibile a un orologio di lusso, mentre la madre, sopraggiunta, esibiva la fattura di acquisto e una fattura relativa a un successivo intervento sul bene e consegnava spontaneamente l'orologio. L'Ufficio Dogane contestava a entrambi l'illecito di contrabbando e l'evasione dell'IVA all'importazione, irrogando a ciascuno una sanzione pecuniaria e disponendo la confisca dell'orologio. In primo grado i ricorsi venivano rigettati, ritenendosi sussistente l'obbligo dichiarativo e la responsabilità dei contribuenti; in appello, invece, la decisione era riformata, valorizzando la natura personale del bene, la dimostrata legittima provenienza, l'asserita assenza dei presupposti per il controllo doganale e la ritenuta insussistenza del dolo, con affermazione anche di una sproporzione delle sanzioni. L'Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: con il primo deduce violazione delle norme su presupposti dell'obbligazione tributaria, regime doganale e IVA all'importazione, sostenendo che l'orologio, reintrodotto in Italia dopo l'esportazione in Svizzera, era merce estera destinata al consumo e quindi soggetta a dichiarazione e diritti di confine; con il secondo deduce la violazione delle norme sui poteri di vigilanza e controllo doganale, censurando l'affermazione che non vi fossero esigenze di vigilanza perché il bene non era in zona doganale o occultato; con il terzo contesta l'esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito, affermando che la buona fede o l'ignoranza dell'obbligo dichiarativo non sono rilevanti; con il quarto lamenta la violazione delle norme sulla confisca e sulla disciplina delle sanzioni, in relazione al rilievo della sproporzione, assunto dalla sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dei contribuenti perché depositato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Ha poi accolto il secondo motivo e, congiuntamente, i primi e terzi motivi del ricorso dell'Agenzia, ritenendo erronea la sentenza d'appello sia nel negare la legittimità dei poteri di controllo doganale, sia nel qualificare l'orologio come bene non destinato al consumo e sottratto all'obbligo dichiarativo, sia nel considerare rilevante la mancanza di dolo o la buona fede del trasgressore. La Corte ha affermato che, una volta accertata l'esportazione del bene verso la Svizzera e la sua reintroduzione clandestina in Italia senza dichiarazione, il bene deve considerarsi merce estera soggetta ai diritti di confine e all'IVA all'importazione; la presunzione di immissione in consumo opera ai sensi dell'art. 36, comma 5, TULD e non è superata in difetto di fatti di perdita, distruzione o altre cause di cui all'art. 37 TULD. Ha inoltre precisato che la natura di merce priva di carattere commerciale non esclude l'obbligo dichiarativo, potendo solo consentire una dichiarazione verbale in determinate condizioni. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 25 d.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    Attribuisce poteri di vigilanza e controllo agli organi doganali nella zona terrestre; la sua operatività non è limitata alle merci fisicamente presenti nello spazio doganale al momento dell'accertamento.

  • art. 20-bis d.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    Consente visite, ispezioni e controlli anche fuori dagli spazi doganali nei confronti di persone, bagagli e mezzi che attraversano il confine terrestre.

  • art. 36 d.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    Per le merci estere soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è la destinazione al consumo entro il territorio doganale; la sottrazione ai controlli o la mancata presentazione alle verifiche comporta presunzione di definitiva immissione in consumo.

  • art. 37 d.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    La presunzione di immissione in consumo viene meno solo in presenza di perdita o distruzione per caso fortuito, forza maggiore o fatti imputabili a colpa non grave, nonché per cali naturali o tecnici.

  • art. 135, par. 1, lett. a), Reg. delegato UE 2015/2446

    Per le merci prive di carattere commerciale le dichiarazioni in dogana possono essere presentate verbalmente, ma ciò non esonera dall'obbligo dichiarativo.

  • art. 292 d.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    Richiamato come norma violata ai fini della contestazione del contrabbando.

  • art. 301 d.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    La confisca delle cose oggetto della violazione opera come misura di sicurezza a finalità special-preventiva; non è esclusa dalla depenalizzazione e non viene meno se l'obbligato paga integralmente tributo, accessori e sanzione, secondo la richiamata Corte costituzionale.

  • art. 70 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina l'IVA all'importazione, applicata nel caso di reintroduzione del bene estero nel territorio dello Stato.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato in tema di elemento soggettivo delle violazioni tributarie; la Corte esclude che la buona fede possa elidere l'obbligo dichiarativo nel caso concreto.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'esclusione del dolo; la Corte ritiene irrilevante la buona fede rispetto all'omesso adempimento dell'obbligo di dichiarazione.

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nei giudizi di merito per la responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nella violazione.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016

    Richiamato per il tema della depenalizzazione del contrabbando, ritenuta non idonea a escludere la confisca speciale ex art. 301 TULD.

  • art. 1, comma 6, d.lgs. n. 8/2016

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla confisca.

  • D.M. 6 marzo 2009, n. 32, art. 2

    Nel giudizio di merito era stato richiamato per la franchigia dei viaggiatori; la Cassazione non vi fonda la decisione finale.

  • Corte cost. n. 93 del 2025

    È richiamata per il principio secondo cui la confisca ex art. 301 TULD non opera se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori e della sanzione pecuniaria.

  • Cass. Sez. Un. n. 18284 del 2024

    È richiamata per affermare la perdurante vigenza dell'art. 301 TULD e la natura di misura di sicurezza della confisca doganale.

Massime di principio

  • I poteri di vigilanza e controllo doganale non sono limitati alle merci fisicamente rinvenute nello spazio doganale al momento dell'accertamento, potendo essere esercitati anche fuori dagli spazi doganali nei confronti di persone, bagagli e mezzi che attraversano il confine terrestre.
  • La merce reintrodotta nel territorio nazionale dopo l'esportazione verso un Paese extra-UE, se non dichiarata e non ricadente in una specifica eccezione provata, deve considerarsi merce estera soggetta a diritti di confine e IVA all'importazione.
  • La presunzione di definitiva immissione in consumo prevista dal TULD opera quando la merce è sottratta ai controlli o non è presentata alle verifiche nei termini prescritti, e può essere vinta solo dalla prova di eventi tipizzati come perdita, distruzione o altre cause previste dalla legge.
  • La natura di merce priva di carattere commerciale non elimina l'obbligo dichiarativo in dogana, ma può al più incidere sulle modalità della dichiarazione; non esonera comunque dall'adempimento.
  • Nelle violazioni doganali l'ignoranza della legge o la buona fede del soggetto obbligato non escludono, di per sé, la sussistenza dell'illecito quando l'obbligo di dichiarazione sia oggettivamente violato.
  • La confisca doganale ex art. 301 TULD ha natura di misura di sicurezza e finalità special-preventiva; pertanto non va confusa con la sanzione pecuniaria e non è valutabile secondo un parametro di mera proporzionalità rispetto a quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiEsecuzioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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