Cassazione Civile, Ordinanza n. 17209/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore ha agito per ottenere l’accertamento di avere svolto attività lavorativa a favore di più società convenute e la condanna al pagamento di differenze retributive, sostenendo in cassazione che la corte d’appello avesse trascurato le risultanze istruttorie e documentali attestanti un orario effettivo superiore a quello retribuito, con conseguente insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.; ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi, violazione dei contratti collettivi e nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, lamentando che tutte le deposizioni e l’interrogatorio libero deponevano per un orario superiore alle 40 ore settimanali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e nullità, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e delle deposizioni, preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme di merito. Ha inoltre rilevato la mancata trascrizione nel ricorso del contenuto dell’atto introduttivo per dimostrare l’asserita deduzione dell’art. 36 Cost. anche in relazione alla retribuzione ordinaria, nonché l’inidoneità dell’interrogatorio libero a integrare confessione giudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato come parametro di adeguatezza della retribuzione; nel caso concreto la censura sul suo mancato rispetto è stata ritenuta non scrutinabile perché fondata su un riesame del fatto e delle prove, oltre che non adeguatamente autosufficiente.
art. 112 c.p.c.
la corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violata solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto, introduce un titolo nuovo o rileva d’ufficio eccezioni in senso stretto; non quando ricostruisce autonomamente i fatti o li qualifica diversamente.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla corte territoriale come regola finale di giudizio in presenza di prova ritenuta insufficiente del diritto alle differenze retributive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge coincide con errore nell’individuazione o nell’interpretazione della norma; non con la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza può essere dedotta, ma non per ottenere una rivalutazione del merito probatorio sotto veste formale di vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione deve essere dedotto nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l’onere di specificare e localizzare nel ricorso gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, così da consentirne il reperimento e il controllo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
concorre con l’art. 366 n. 6 c.p.c. a presidio dell’autosufficienza del ricorso, imponendo l’allegazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme di merito basata sulle stesse ragioni di fatto, è preclusa la revisione in cassazione della ricostruzione fattuale mediante critica delle prove.
art. 229 c.p.c.
le dichiarazioni rese in interrogatorio libero non hanno valore di confessione giudiziale, ma solo funzione sussidiaria di chiarimento e di supporto alla valutazione delle altre prove.
art. 2909 c.c.
l’accertamento compiuto in un diverso giudizio non produce effetti verso soggetti diversi da quelli parte di quel giudizio, nei limiti soggettivi del giudicato.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà luogo all’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso nei presupposti previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di nullità della sentenza o del procedimento richiede la specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e non consente di aggirare i limiti del sindacato di cassazione.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quando il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato, introduce un titolo nuovo o decide su eccezioni in senso stretto non rilevabili d’ufficio.
- In presenza di doppia conforme di merito basata sulle stesse ragioni di fatto, la parte non può chiedere in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio.
- Le dichiarazioni rese nell’interrogatorio libero hanno valore meramente sussidiario e non equivalgono a confessione giudiziale; la loro mancata valorizzazione non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo.
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