Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5680/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la rinnovata applicazione degli arresti domiciliari per presunta partecipazione a un'associazione per delinquere dedita a frodi carosello e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. I motivi di cassazione: 1) questione di illegittimità costituzionale di "art. 34, comma 2, c.p.p." (incompatibilità del medesimo giudice a decidere sul gravame avendo già partecipato alla precedente decisione), da trasmettere alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 310 c.p.p. e vizio di motivazione per non avere riconosciuto la novità degli elementi emersi con l'interrogatorio di garanzia e i documenti prodotti (quindi esistenza di elementi nuovi idonei a escludere il giudicato cautelare); 3) errata valutazione delle esigenze cautelari (concretezza e attualità) e non valutata l'idoneità di misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante la questione costituzionale lamentata perché la compatibilità/incompatibilità prevista dall'art. 34 c.p.p. può essere dedotta attraverso il rimedio della ricusazione (artt. 37-38 c.p.p.) e la relativa eccezione è risultata tardiva nel caso concreto; inoltre la difesa è un concetto unitario e il cambio di difensore non sottrae alle decadenze processuali. Sul secondo motivo la Corte ha confermato il principio del "giudicato cautelare": l'ordinanza di riesame precedente era divenuta definitiva e le presunte "novità" prospettate dal ricorrente (dichiarazioni rese nell'interrogatorio, visure camerali, ecc.) non constitutevano elementi nuovi e verificabili da ritenersi idonei a superare la preclusione; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta coerente e priva di illogicità. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, modalità operative con prestanome e utenze intestate ad altri, possibilità di riuso di società cartiere), e la non idoneità di misure interdittive alternative a impedire la reiterazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che le questioni di incompatibilità disciplinate da tale norma debbano essere sollevate mediante il rimedio della ricusazione (artt. 37-38 c.p.p.) e che la contestazione tardiva è inammissibile; il cambio di difensore non annulla preclusioni già maturate.

  • artt. 37 e 38 c.p.p.

    Regolano la ricusazione: la Corte ha richiamato i termini perentori per proporla (prima dell'udienza camerale) e la natura personalissima dell'atto; la mancata tempestiva ricusazione esclude l'eccezione di incompatibilità.

  • art. 310, comma 1, c.p.p.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente e coerentemente, respingendo la censura per contraddittorietà e illogicità.

  • principio del "giudicato cautelare" (giurisprudenza consolidata)

    La decisione ribadisce che, una volta esaurite le impugnazioni previste, le ordinanze cautelari producono preclusione endoprocessuale: non possono essere riesaminate le stesse questioni salvo l'esistenza di elementi nuovi, attuali e verificabili.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha valutato che il Tribunale ha correttamente considerato gli elementi che giustificano la misura custodiale.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamata in tema di misure cautelari: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta degli arresti domiciliari.

  • art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma pertinente alla valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, valutando la dinamica del reato e i comportamenti accertati.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso proposto senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità; qui la Corte ha imposto il pagamento di €3.000,00.

  • artt. 61-bis, 110 e 416 c.p.; art. 8 d.lgs. n. 74/2000; art. 4 legge n.146/2006

    Norme sostanziali riferite ai reati contestati (aggravanti, concorso, associazione per delinquere, reati tributari e fattispecie transnazionali). La sentenza non entra in merito alla fondatezza delle accuse sostanziali, ma alla regolarità del procedimento cautelare.

Massime di principio

  • La questione di incompatibilità del giudice che ha già partecipato a un provvedimento cautelare va sollevata tempestivamente mediante ricusazione (artt. 37-38 c.p.p.); un'eccezione tardiva è inammissibile.
  • Il principio del "giudicato cautelare" impedisce la riapertura delle stesse questioni già definitivamente decise in materia cautelare; solo elementi nuovi, attuali e verificabili consentono una nuova valutazione.
  • Le dichiarazioni dell'indagato (es. interrogatorio di garanzia) non sono automaticamente "elementi nuovi" idonei a superare il giudicato cautelare: devono essere corroborate e verificabili per essere ritenute rilevanti.
  • Il pericolo di reiterazione va inteso come rischio di commettere reati della stessa specie (astratto), non necessariamente la ripetizione del medesimo fatto; la valutazione considera modalità operative (prestanome, utenze intestate ad altri, uso ricorrente di società cartiere).
  • La scelta di una misura cautelare afflittiva (arresti domiciliari) può essere giustificata quando misure interdittive o meno afflittive risultino inefficaci a impedire la reiterazione, in particolare se il soggetto usa prestanomi e strutture societarie variabili.
  • Il cambio di difensore non annulla preclusioni processuali già maturate: la difesa è concetto unitario e le decadenze rimangono salvo richiesta di termine per la difesa conforme alle norme (art. 108 c.p.p.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.