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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19419/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione finanziaria del 2008, denominata "Financed Promissory Note", posta in essere da una società di persone con i propri soci. L'Ufficio ha emesso, da un lato, un avviso di accertamento nei confronti della società e dei soci, disconoscendo una perdita d'esercizio e il credito d'imposta estero collegato a ritenute asseritamente subite in Portogallo sugli interessi corrisposti da una società portoghese; dall'altro, una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di uno dei soci, per il medesimo recupero del credito d'imposta. I contribuenti hanno sostenuto che l'avviso fosse carente di motivazione perché fondato su documenti esteri non allegati, che la sentenza di appello fosse nulla per motivazione apparente e che l'operazione avesse reale sostanza economica, con strumenti finanziari leciti e una leva finanziaria coerente con la natura speculativa dell'investimento. Nel ricorso relativo alla cartella hanno dedotto anche il litisconsorzio necessario tra società e soci, l'illegittimità del controllo automatizzato in presenza di una vicenda complessa, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sul credito per imposte estere, sostenendo che il credito d'imposta spettasse anche in caso di esenzione fiscale nello Stato estero. La Corte rileva, tuttavia, che la Commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi e che le ulteriori considerazioni di merito erano svolte solo ad abundantiam; inoltre, per il secondo giudizio, il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata e rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte riunisce i procedimenti per connessione. Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. 20744/2017, perché i motivi non aggrediscono la vera ratio decidendi della sentenza di appello, costituita dall'inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992; inoltre reputa inammissibili le doglianze che mirano a una rivalutazione del merito e comunque carenti di autosufficienza. Dichiara invece estinto il procedimento n. 1550/2015, poiché il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi e ha poi rinunciato al ricorso. Condanna la società e i soci, in solido, al rimborso delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate nel procedimento non estinto; non provvede sulle spese nell'altro procedimento. Esclude il raddoppio del contributo unificato per il procedimento estinto.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    riunione dei procedimenti connessi

    la riunione può disporsi anche in cassazione per ragioni di connessione e economia processuale.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    nelle controversie su società di persone con applicazione del principio di trasparenza sussiste il litisconsorzio necessario tra società e soci.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    il controllo automatizzato è richiamato quale base della cartella emessa per il recupero del credito d'imposta.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    è invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    è richiamato quale parametro sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    è richiamato quale parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    è invocato in relazione all'onere della prova circa il versamento e la definitività delle imposte estere.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    è richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    è richiamato in tema di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato insieme alle norme sulla motivazione della decisione.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    sono richiamati dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    viene applicato per escludere un nuovo sindacato di merito in presenza di doppia conforme.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    viene richiamato per il principio di trasparenza nei redditi delle società di persone.

  • art. 165 d.P.R. n. 917 del 1986

    viene richiamato in tema di credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e imposte estere detraibili.

  • art. 11 L. 10 luglio 1982, n. 562

    viene richiamato per la nozione di interessi nella convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni.

  • art. 22 L. 10 luglio 1982, n. 562

    la Corte evidenzia che il credito d'imposta può operare anche in caso di esenzione o riduzione dell'imposta estera, come se tale agevolazione non fosse stata accordata.

  • art. 16, secondo comma, d.lgs. n. 472 del 1997

    è richiamato nel motivo relativo alla formazione del ruolo e alle sanzioni nella cartella.

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    è richiamato in relazione alla definizione agevolata dei carichi e alla rinuncia al giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso nel procedimento estinto.

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, le ulteriori considerazioni di merito svolte nella sentenza sono meramente ad abundantiam e non costituiscono la ratio decidendi da censurare.
  • L'impugnazione in cassazione deve confrontarsi con la vera ragione decisoria della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che colpisce solo argomentazioni marginali o non decisive.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
  • Il motivo di ricorso per cassazione difetta di autosufficienza se non riproduce in modo adeguato il contenuto essenziale degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.
  • Nel sistema delle imposte sui redditi esteri e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il credito d'imposta può spettare anche quando lo Stato estero preveda esenzioni o riduzioni dell'imposta, secondo la disciplina convenzionale richiamata nel caso.
  • Nelle controversie relative a società di persone e redditi per trasparenza, la mancata partecipazione di tutti i soci e della società implica la rilevanza del litisconsorzio necessario.
  • La definizione agevolata del carico e la conseguente rinuncia al ricorso determinano l'estinzione del giudizio, con esclusione del raddoppio del contributo unificato nel procedimento estinto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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