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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/11/2022 con cui la Corte d'appello di Bari, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Brindisi del 4/4/2014 (irrevocabile 10/5/2014). La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., per la commissione, l'11/4/2019, di un nuovo reato per il quale è stata inflitta pena detentiva (sentenza della Corte d'appello di Bari del 5/12/2019, art. 73, comma 5, d.p.r. 9/10/1990, n. 309). I motivi di ricorso erano: 1) errata qualificazione giuridica (si sarebbe trattato di decadenza e non di revoca ex comma 3); 2) illegittima revoca ex officio/oggettiva in contrasto con principi di prevedibilità; 3) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; 4) violazione del divieto di reformatio in peius e mancata valutazione della continuazione tra reati; 5) omissione della valutazione di gravi motivi familiari e di misure alternative (affidamento in prova, semidetenzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. In sintesi: 1) il primo motivo è inammissibile perché l'art. 168, comma 1, usa espressamente il termine "revoca" anche per i casi automatici previsti dal comma 1 e il ricorrente non ha specificato un interesse processuale collegato all'uso terminologico; 2) il secondo motivo è infondato: la revoca è stata disposta su istanza del PM (non ex officio) e la norma è strutturata in termini oggettivi, quindi l'accertamento è ricognitivo e non discrezionale; 3) il terzo motivo è infondato perché la revoca dichiarativa permane valida con motivazione sintetica che indichi il presupposto (il nuovo reato e la sentenza che lo accerta); inoltre gli obblighi di motivazione previsti per la sentenza (art. 546 c.p.p.) non si applicano ad una ordinanza di esecuzione; 4) il quarto motivo è infondato: il divieto di reformatio in peius e le regole citate riguardano il giudizio d'appello e non l'incidente di esecuzione; la censura sulla continuazione è generica e non sviluppata; 5) il quinto motivo è inconferente rispetto al provvedimento impugnato, dato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non è il mezzo adatto per ottenere il differimento della pena o l'accoglimento di misure alternative. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, codice penale

    "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163"

    La Corte rileva che il legislatore usa espressamente il termine "revoca" anche per i casi automatizzati previsti dal comma 1; la revoca in detta fattispecie è di natura dichiarativa/oggettiva e si fonda sul mero accertamento del presupposto (nuovo delitto con pena detentiva nel quinquennio)

  • art. 168, comma 3, codice penale

    Richiamata nella contestazione del ricorrente come distinta dalla fattispecie del comma 1; la Corte osserva che l'uso terminologico non produce diversa incidenza giuridica quando la norma stessa chiama "revoca" anche il comma 1

  • art. 163, codice penale

    Norma richiamata nel testo di art. 168, comma 1, per i limiti di cumulabilità di pena ai fini della perdita del beneficio

  • art. 164, ultimo comma, codice penale

    Richiamato dalla formula legislativa di art. 168; menzionato come eccezione salvata dalla disposizione

  • art. 111, comma 6, Costituzione

    Principio costituzionale della motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte precisa che per gli atti di revoca dichiarativi, una motivazione sintetica che indichi il presupposto legittimante e la sentenza che lo accerta è sufficiente

  • art. 546, codice di procedura penale

    Prevede i requisiti della sentenza; la Corte osserva che tali requisiti non si applicano ad una ordinanza del giudice dell'esecuzione, per cui il rimprovero basato su art. 546 è inconferente

  • art. 568, comma 4, codice di procedura penale

    Richiama il principio che l'esistenza dell'interesse al ricorso è condizione di ammissibilità; usato per dichiarare inammissibile il primo motivo per carenza di interesse connesso alla terminologia

  • art. 666, codice di procedura penale

    Indica la natura di incidente di esecuzione dell'atto impugnato; la Corte sottolinea che si tratta di un procedimento di esecuzione, non di cognizione tipica d'appello

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. è di natura dichiarativa e oggettiva: basta il mero accertamento del presupposto (nuovo delitto con pena detentiva nel termine previsto) per fondare la revoca
  • L'uso del termine "revoca" nel provvedimento non è' di per sé motivo di illegittimità quando la norma legislativa usa lo stesso termine; per censurarlo è necessario dimostrare un interesse processuale concreto collegato alla diversa terminologia
  • Se la revoca è disposta su istanza del pubblico ministero, non può essere qualificata come revoca "ex officio"; la natura oggettiva della norma implica attività ricognitiva più che valutativa/direzionale
  • Per provvedimenti di revoca di carattere dichiarativo la motivazione può essere sintetica: è sufficiente indicare il presupposto e riferirsi alla sentenza che lo accerta, senza la complessità motivazionale richiesta per sentenze di merito
  • Il divieto di reformatio in peius si applica nel giudizio d'appello e nelle ipotesi in cui si discutano limiti di cognizione del giudice d'appello; non è di norma invocabile per gli incidenti di esecuzione instaurati su istanza del PM
  • Richieste relative a differimento di pena, sospensione per gravi motivi familiari o concessione di misure alternative devono essere proposte davanti all'organo e nel procedimento competente e non possono essere efficacemente sollevate come motivo inconferente in un ricorso contro un'ordinanza di revoca nella sede sbagliata
  • Motivi generici o non sviluppati su questioni fattuali rilevanti (es. continuazione tra reati) sono destinati a essere respinti: è necessario indicare chiaramente la base probatoria e la logica giuridica della contestazione

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