Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/11/2022 con cui la Corte d'appello di Bari, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Brindisi del 4/4/2014 (irrevocabile 10/5/2014). La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., per la commissione, l'11/4/2019, di un nuovo reato per il quale è stata inflitta pena detentiva (sentenza della Corte d'appello di Bari del 5/12/2019, art. 73, comma 5, d.p.r. 9/10/1990, n. 309). I motivi di ricorso erano: 1) errata qualificazione giuridica (si sarebbe trattato di decadenza e non di revoca ex comma 3); 2) illegittima revoca ex officio/oggettiva in contrasto con principi di prevedibilità; 3) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; 4) violazione del divieto di reformatio in peius e mancata valutazione della continuazione tra reati; 5) omissione della valutazione di gravi motivi familiari e di misure alternative (affidamento in prova, semidetenzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. In sintesi: 1) il primo motivo è inammissibile perché l'art. 168, comma 1, usa espressamente il termine "revoca" anche per i casi automatici previsti dal comma 1 e il ricorrente non ha specificato un interesse processuale collegato all'uso terminologico; 2) il secondo motivo è infondato: la revoca è stata disposta su istanza del PM (non ex officio) e la norma è strutturata in termini oggettivi, quindi l'accertamento è ricognitivo e non discrezionale; 3) il terzo motivo è infondato perché la revoca dichiarativa permane valida con motivazione sintetica che indichi il presupposto (il nuovo reato e la sentenza che lo accerta); inoltre gli obblighi di motivazione previsti per la sentenza (art. 546 c.p.p.) non si applicano ad una ordinanza di esecuzione; 4) il quarto motivo è infondato: il divieto di reformatio in peius e le regole citate riguardano il giudizio d'appello e non l'incidente di esecuzione; la censura sulla continuazione è generica e non sviluppata; 5) il quinto motivo è inconferente rispetto al provvedimento impugnato, dato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non è il mezzo adatto per ottenere il differimento della pena o l'accoglimento di misure alternative. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, codice penale
"salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163"
La Corte rileva che il legislatore usa espressamente il termine "revoca" anche per i casi automatizzati previsti dal comma 1; la revoca in detta fattispecie è di natura dichiarativa/oggettiva e si fonda sul mero accertamento del presupposto (nuovo delitto con pena detentiva nel quinquennio)
art. 168, comma 3, codice penale
Richiamata nella contestazione del ricorrente come distinta dalla fattispecie del comma 1; la Corte osserva che l'uso terminologico non produce diversa incidenza giuridica quando la norma stessa chiama "revoca" anche il comma 1
art. 163, codice penale
Norma richiamata nel testo di art. 168, comma 1, per i limiti di cumulabilità di pena ai fini della perdita del beneficio
art. 164, ultimo comma, codice penale
Richiamato dalla formula legislativa di art. 168; menzionato come eccezione salvata dalla disposizione
art. 111, comma 6, Costituzione
Principio costituzionale della motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte precisa che per gli atti di revoca dichiarativi, una motivazione sintetica che indichi il presupposto legittimante e la sentenza che lo accerta è sufficiente
art. 546, codice di procedura penale
Prevede i requisiti della sentenza; la Corte osserva che tali requisiti non si applicano ad una ordinanza del giudice dell'esecuzione, per cui il rimprovero basato su art. 546 è inconferente
art. 568, comma 4, codice di procedura penale
Richiama il principio che l'esistenza dell'interesse al ricorso è condizione di ammissibilità; usato per dichiarare inammissibile il primo motivo per carenza di interesse connesso alla terminologia
art. 666, codice di procedura penale
Indica la natura di incidente di esecuzione dell'atto impugnato; la Corte sottolinea che si tratta di un procedimento di esecuzione, non di cognizione tipica d'appello
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. è di natura dichiarativa e oggettiva: basta il mero accertamento del presupposto (nuovo delitto con pena detentiva nel termine previsto) per fondare la revoca
- L'uso del termine "revoca" nel provvedimento non è' di per sé motivo di illegittimità quando la norma legislativa usa lo stesso termine; per censurarlo è necessario dimostrare un interesse processuale concreto collegato alla diversa terminologia
- Se la revoca è disposta su istanza del pubblico ministero, non può essere qualificata come revoca "ex officio"; la natura oggettiva della norma implica attività ricognitiva più che valutativa/direzionale
- Per provvedimenti di revoca di carattere dichiarativo la motivazione può essere sintetica: è sufficiente indicare il presupposto e riferirsi alla sentenza che lo accerta, senza la complessità motivazionale richiesta per sentenze di merito
- Il divieto di reformatio in peius si applica nel giudizio d'appello e nelle ipotesi in cui si discutano limiti di cognizione del giudice d'appello; non è di norma invocabile per gli incidenti di esecuzione instaurati su istanza del PM
- Richieste relative a differimento di pena, sospensione per gravi motivi familiari o concessione di misure alternative devono essere proposte davanti all'organo e nel procedimento competente e non possono essere efficacemente sollevate come motivo inconferente in un ricorso contro un'ordinanza di revoca nella sede sbagliata
- Motivi generici o non sviluppati su questioni fattuali rilevanti (es. continuazione tra reati) sono destinati a essere respinti: è necessario indicare chiaramente la base probatoria e la logica giuridica della contestazione
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