Sentenza n. 663/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Dirigente Area tecnica della Città di Ivrea del 19.10.2023, comunicato in pari data, di diniego al rilascio dell'Atto Unico di Autorizzazione con riferimento alla “Richiesta di Permesso di Costruire per intervento di demo-ricostruzione con cambio di destinazione d'uso consistente nella totale rimozione dei manufatti esistenti ex Enel e nell'edificazione di un solo edificio a manica semplice da destinare a media struttura di vendita tipologia MSAM3 da eseguirsi in Ivrea in Corso Vercelli n. 7 (NCT Foglio 23 mappali 95 e 147)”; - del parere urbanistico-edilizio del Responsabile del Servizio Edilizia privata e urbanistica del 10.10.2023, comunicato il 19.102023; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha successivamente rilasciato l'autorizzazione richiesta. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa della ricorrente ha eliminato l'interesse alla decisione di merito sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dalla ricorrente.
Atto impugnato: diniego dell'atto unico di autorizzazione relativo a un intervento di demo-ricostruzione con cambio di destinazione d'uso e realizzazione di una media struttura di vendita
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente autorizzazione)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento dirigenziale comunale di diniego dell'atto unico di autorizzazione, nonché il presupposto parere urbanistico-edilizio e gli ulteriori atti connessi, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso né i dedotti vizi di legittimità. Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato in autotutela il diniego e, a seguito di una rinnovata istruttoria, ha rilasciato l'atto unico di autorizzazione richiesto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente mediante l'adozione di atti amministrativi sopravvenuti.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione rimuove in autotutela l'atto impugnato e, a seguito di rinnovata istruttoria, adotta il provvedimento richiesto dal ricorrente, determinando la piena soddisfazione della sua pretesa e il venir meno dell'interesse alla decisione.
- In caso di cessazione della materia del contendere dichiarata su richiesta della parte ricorrente, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice ravvisa ragioni conformi alla richiesta delle parti.
Come è indicizzato
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