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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03126/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEF 2014, fondato sull'omesso versamento di ritenute operate su emolumenti corrisposti ai lavoratori di cooperative consorziate. L'Amministrazione ha ritenuto che il contribuente fosse, di fatto, amministratore e poi liquidatore occulto delle cooperative e, in sostanza, il vero datore di lavoro, con imprese utilizzate come meri schermi interposti. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 e omessa motivazione; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancasse la prova del suo ruolo di datore di lavoro di fatto e, quindi, del presupposto impositivo e della sua responsabilità personale per le ritenute non versate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando anche che la censura era formulata in modo non chiaro e senza adeguata allegazione della sua tempestiva deduzione nei gradi di merito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, rilevando sia difetti di specificità e di confronto con la decisione impugnata, sia la correttezza dell'accertamento presuntivo del giudice di merito sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori e degli altri elementi raccolti nel PVC. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3; omessa motivazione; n. 4; n. 5

    Il ricorrente aveva richiamato in modo non lineare i vizi di legittimità; la Corte ha evidenziato l'ambiguità della censura, distinguendo tra violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e vizio motivazionale.

  • art. 28 D.Lgs. 175/2014

    La norma è richiamata come possibile base della responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento delle imposte; la Corte osserva che il ricorrente la invoca in modo incompleto e non chiarisce adeguatamente il contenuto della doglianza.

  • art. 2495 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che i creditori sociali possano agire verso soci e liquidatore della società estinta; la Corte prende atto della tesi ma la supera valorizzando la diversa ricostruzione fattuale dell'Amministrazione e dei giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che il ricorrente non si confronta con la prova presuntiva valorizzata dai giudici di merito; in materia tributaria, l'amministratore di fatto di una società fittizia può essere gravato dell'onere della prova contraria.

  • art. 37 D.P.R. 600/1973

    È il fondamento della valorizzazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentono di attribuire al contribuente la veste di effettivo datore di lavoro e di ritenere fittizie le cooperative consorziate.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve essere specifica, autosufficiente e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata indicazione della tempestiva deduzione della questione nei gradi di merito può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • In materia tributaria, la responsabilità del soggetto che abbia agito come amministratore di fatto o effettivo datore di lavoro può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, anche in presenza di una struttura societaria solo apparentemente autonoma e fittiziamente interposta.
  • Quando l'accertamento di merito si fonda su una pluralità di elementi indiziari coerenti tra loro, il ricorrente che contesti l'esito probatorio deve misurarsi puntualmente con tali elementi e non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • La prova contraria gravante sul soggetto ritenuto effettivo gestore può essere richiesta anche in assenza di evidenze contabili dirette, ove il complesso degli elementi raccolti consenta di ricostruire l'effettiva titolarità sostanziale del rapporto e delle obbligazioni tributarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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