Sentenza n. 12715/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici reso ai sensi dell’art. 27, comma 11, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. rep. decr. n. 679 del 23.03.2026, comunicato alla ricorrente in pari data con cui Agriforest Service di El Hamzaoui Housam è stata interdetta dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi con decorrenza dalla data di accertamento della violazione; - di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi incluse: la comunicazione e/o relazione accertativa trasmessa dall’ITL di Chieti-Pescara al MIT con nota prot. n. 4377 del 10.03.2026, richiamata nel decreto impugnato; - ogni eventuale segnalazione ad ANAC e ogni conseguente annotazione o attività di iscrizione nel Casellario informatico, se e in quanto disposte;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di interdizione per sei mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell’art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa subappaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le aveva inflitto l’interdizione semestrale dalla partecipazione ai lavori pubblici, in relazione all’attività svolta in un cantiere il 10 febbraio 2026. L’impresa aveva stipulato il contratto di subappalto il giorno precedente; durante l’accesso ispettivo delle ore 9:30 la patente a crediti non era ancora stata materialmente rilasciata, ma la patente veniva emessa alle ore 13:51 dello stesso giorno. Il ricorso deduceva plurimi profili di illegittimità, concentrandosi sulla violazione dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 81/2008, secondo cui, nelle more del rilascio della patente, lo svolgimento delle attività è consentito salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Le amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità per mancata impugnazione del verbale ispettivo e sostenevano l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo assorbente la violazione dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 81/2008. La clausola di salvezza contenuta nell’art. 27, comma 11, esclude dall’interdizione semestrale le imprese che, pur non disponendo ancora materialmente della patente al momento dell’accesso ispettivo, abbiano già richiesto il rilascio e non abbiano ricevuto una comunicazione ostativa. Nel caso concreto, il rilascio della patente poche ore dopo l’accesso, la stipulazione del subappalto il giorno precedente e la mancata adozione dell’allontanamento dal cantiere sono stati ritenuti elementi sufficienti a presumere che la domanda fosse già stata presentata e che l’impresa si trovasse nella fase transitoria di attesa del rilascio. L’attività era quindi consentita e mancava il presupposto normativo per applicare la sanzione interdittiva. Il decreto è stato annullato; le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.lgs. 81/2008
nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro
La disposizione tutela l’impresa che abbia già attivato il procedimento di rilascio della patente e consente lo svolgimento dell’attività durante la pendenza fisiologica della procedura, salvo comunicazione ostativa dell’Ispettorato.
art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2
La clausola di salvezza impedisce di applicare l’interdizione semestrale alle imprese ricadenti nella fattispecie transitoria disciplinata dal comma 2.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR di definire il giudizio nel merito in camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La sanzione dell’interdizione semestrale dalla partecipazione ai lavori pubblici prevista dall’art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008 non si applica all’impresa che, al momento dell’accertamento, non disponga ancora materialmente della patente a crediti ma abbia già richiesto il rilascio e non abbia ricevuto una comunicazione ostativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
- La formula “nelle more del rilascio della patente” di cui all’art. 27, comma 2, d.lgs. 81/2008 individua il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’emissione del titolo; durante tale periodo l’impresa non può essere equiparata a chi operi senza patente e senza averne richiesto il rilascio.
- Il rilascio della patente a crediti nel corso dello stesso accesso ispettivo, unitamente ad altri elementi fattuali quali la precedente stipulazione del subappalto e la mancata adozione dell’allontanamento dal cantiere, può dimostrare che l’impresa si trovava nella fase transitoria di pendenza della procedura di rilascio.
- La mancata adozione dell’allontanamento dal cantiere da parte dell’organo ispettivo costituisce un indice significativo del fatto che l’attività sia stata considerata riconducibile alla fase transitoria consentita dall’art. 27, comma 2, d.lgs. 81/2008.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →