Cassazione Penale, Ordinanza n. 06000/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della condanna di primo grado, lo ha dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati di molestia o disturbo alle persone e minaccia. Deduce due motivi principali: vizio di motivazione sul compendio probatorio posto a base della responsabilità penale e sulla valutazione delle dichiarazioni della parte civile/persona offesa; censura inoltre l'attendibilità della persona offesa, sostenendo che il quadro probatorio non consentirebbe di affermare la responsabilità. La Corte di cassazione rileva che le doglianze mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, già compiuta e motivata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondati i primi due motivi, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove preclusa in sede di legittimità, e osserva che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo logico e coerente le ragioni per cui le dedotte criticità sul materiale probatorio e sull'attendibilità della persona offesa non escludevano la responsabilità penale. Richiama inoltre il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono, se adeguatamente vagliate quanto a credibilità e attendibilità intrinseca, fondare da sole la responsabilità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
È richiamato come uno dei reati contestati (molestia o disturbo alle persone).
art. 612, comma 2, c.p.
È richiamato come uno dei reati contestati (minaccia).
art. 192, comma 3, c.p.p.
La Corte afferma che le regole di valutazione previste da questa norma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile.
art. 6402/1997 Sez. U (Dessimone)
È citata per il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
art. 41461/2012 Sez. U (Bell'Arte)
È citata per il principio secondo cui la persona offesa può essere posta da sola a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, sono inammissibili o comunque manifestamente infondate.
- Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; esse possono fondare da sole la responsabilità penale se il giudice verifichi e motivi in modo adeguato la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa deve essere più rigorosa e penetrante rispetto a quella richiesta per un testimone comune, ma resta affidata al giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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