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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo alla posizione di Cocuzza Gaetano in relazione all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva "Casa lavoro": il Magistrato di sorveglianza di Avellino sosteneva di non essere competente perché l'interessato, trasferito alla C.C. di Benevento, risultava detenuto in qualità di indagato e sottoposto a ordinanza di custodia cautelare (quindi, a suo avviso, non più "internato" in posizione di esecuzione della misura di sicurezza); il Magistrato di sorveglianza di Messina ritrasmetteva gli atti ritenendo che il Cocuzza avesse una "posizione giuridica mista" (internato e contemporaneamente indagato sottoposto a misura cautelare) e sostenendo che le ulteriori determinazioni in ordine alla misura di sicurezza fossero di competenza del giudice competente per il luogo di internamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il conflitto insussistente. Motivazioni principali: entrambi i Magistrati non avevano indicato quale atto specifico fosse oggetto della contestata incompetenza (assenza di contrasto effettivo); la giurisprudenza consente di escludere che l'applicazione della custodia cautelare sospenda automaticamente l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva; inoltre il conflitto deve essere reale ed effettivo e non meramente potenziale. Gli atti sono stati restituiti al Magistrato di sorveglianza di Avellino.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Consente la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, art. 284, comma 5

    art. 284, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferimento alla forma degli arresti domiciliari come forma di misura custodiale; la Corte richiama tale norma nel contesto della nozione di custodia cautelare per affermare che la custodia cautelare, anche se eseguita mediante arresti domiciliari, non comporta la cessazione automatica dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.

  • Cass. Sez. 1, n. 37034 del 27/05/2019

    Cass. Sez. 1, n. 37034 del 27/05/2019, Rv. 276942 - 01

    Giurisprudenza che afferma che la custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.

  • Cassazione (altre pronunce rilevanti citate)

    Cass. n. 11495 del 2010 Rv. 246533 - 01; Cass. n. 49349 del 2009 Rv. 245643 - 01; Cass. n. 21377 del 2003 Rv. 224521 - 01

    Decisioni conformi che consolidano il principio secondo cui la custodia cautelare non sospende l'esecuzione di misure di sicurezza detentive.

  • Cass. Sez. 1, n. 2174 del 16/12/1983 e Cass. Sez. 1, n. 36 del 13/01/1983

    Cass. Sez. 1, n. 2174 del 16/12/1983 (dep. 1984), Rv. 162359 - 01; Cass. Sez. 1, n. 36 del 13/01/1983, Rv. 158149 - 01

    Giurisprudenza che chiarisce il requisito della realtà ed effettività del contrasto fra giudici per l'ammissibilità della denuncia di conflitto: non è ammissibile un conflitto meramente potenziale o virtuale.

Massime di principio

  • Per denunciare validamente un conflitto di competenza deve esistere un contrasto reale ed effettivo tra giudici; non è sufficiente una situazione potenziale o meramente possibile.
  • La denuncia di conflitto deve indicare chiaramente l'atto o gli atti specifici rispetto ai quali si contesta la competenza: l'omissione di tale indicazione è motivo per dichiarare il conflitto insussistente.
  • L'applicazione di una misura cautelare personale (compresa la custodia in carcere e gli arresti domiciliari) non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva; occorre valutare separatamente la posizione giuridica dell'interessato e gli atti concreti da adottare.
  • In presenza di una "posizione giuridica mista" (internamento e contestuale procedimento cautelare), la competenza va determinata in relazione all'atto concreto da compiere e, se rilevante, al luogo di esecuzione della misura di sicurezza.
  • Procedimenti regolatori dei conflitti possono essere trattati per iscritto, secondo le disposizioni emergenziali/procedurali (es. D.L. n.137/2020), quando non sia richiesta la discussione orale.

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