Ordinanza n. 143/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 1273/2026 del 7 gennaio 2026, notificato in pari data, con il quale il Comune dell’Aquila ha annullato il permesso di costruire n. 12 del 23 gennaio 2025, rilasciato alle ricorrenti per la sanatoria relativa alla realizzazione della scala di collegamento tra il locale sottotetto e la sottostante abitazione; - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e connesso, tra cui la nota prot. n. 98840 del 28 agosto 2025 di avvio del procedimento di riesame del provvedimento di sanatoria; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti in data 5 maggio 2026: - dell’ordinanza di demolizione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi n. 3/2026 del 25 febbraio 2026, notificata in pari data, con la quale il Comune dell’Aquila ha ordinato la demolizione delle opere di collegamento tra l’appartamento di proprietà delle ricorrenti e il sottotetto sovrastante, entro novanta giorni, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento del permesso di costruire in sanatoria relativo a una scala di collegamento tra il sottotetto e l'abitazione, nonché successiva ordinanza di demolizione e ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune dell'Aquila ha annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato per la realizzazione di una scala di collegamento tra il locale sottotetto e l'abitazione sottostante, contestando altresì gli atti prodromici e connessi, tra cui l'avvio del procedimento di riesame. Con motivi aggiunti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ha ingiunto la demolizione delle opere di collegamento e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, chiedendone incidentalmente la sospensione. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti; la loro fondatezza è stata espressamente riservata alla fase di merito.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. 3 del 25 febbraio 2026. La decisione è stata adottata senza anticipare il giudizio sulla fondatezza delle censure, riservato alla fase di merito, per l'opportunità di mantenere integra la situazione sino alla trattazione pubblica. Sono state valorizzate la modesta entità dell'opera da demolire e la prossima trattazione, dinanzi al giudice ordinario, delle dirimenti questioni civilistiche sottese ai provvedimenti impugnati. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il Collegio ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione.
d.P.R. 380/2001
È richiamato implicitamente dalla materia del permesso di costruire in sanatoria e dell'ordinanza di demolizione, ma il testo non indica specifiche disposizioni applicate.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un'ordinanza di demolizione senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure, quando occorra mantenere integra la situazione di fatto sino alla trattazione del merito.
- La modesta entità dell'opera da demolire e la prossimità dell'udienza di merito possono concorrere, secondo una valutazione di opportunità cautelare, a giustificare la sospensione dell'ordinanza di demolizione.
- La presenza di dirimenti questioni civilistiche sottese a provvedimenti edilizi può essere valorizzata nella valutazione cautelare per evitare effetti demolitori irreversibili o difficilmente reversibili prima dell'approfondimento nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →