Cassazione Penale, Sentenza n. 4829/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in sede di rinvio, aveva riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, rideterminando la pena e confermando il resto della condanna; il ricorrente deduceva (1) vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio dopo la riqualificazione e (2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 85-bis D.P.R. 309/1990, sostenendo che, avendo a contestarsi soltanto la detenzione e non la cessione, non fosse possibile la confisca della somma ritenuta provento dell'attività illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata) e ha accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca della somma di euro 1.520,00, disponendone la restituzione all'avente diritto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per cui la condanna sostanziale e la riforma operata in sede di appello restano confermate.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto che il fatto fosse riqualificabile nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 (detenzione per uso personale); tale riqualificazione incide sulla possibilità di applicare misure ablatorie previste per reati diversi.
D.P.R. 309/1990, art. 85-bis
All'epoca dei fatti l'art. 85-bis escludeva espressamente la possibilità di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. per le ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, perciò la confisca disposta in primo grado e confermata in appello non aveva base normativa applicabile ratione temporis.
Codice Penale, art. 240-bis
La confisca prevista da tale norma si riferisce a proventi di reato; però, per i fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, la normativa speciale (art. 85-bis D.P.R. 309/90, nel testo vigente all'epoca) escludeva l'applicazione della confisca ex art. 240-bis.
Codice Penale, artt. 132 e 133
I criteri di determinazione della pena e della graduazione delle circostanze (aumento/diminuzione) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; il sindacato di legittimità richiede che la scelta sia motivata e non arbitraria.
D.L. 15 settembre 2023, n. 123, art. 4, comma 3-bis (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159)
La norma citata ha successivamente soppresso l'inciso che escludeva la confisca per le ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73; tuttavia la soppressione è intervenuta dopo la commissione dei fatti, per cui non poteva essere applicata retroattivamente al caso concreto (ragion per cui la confisca disposta anteriormente è stata revocata).
Massime di principio
- Se il fatto viene riqualificato come detenzione per uso personale (art. 73 comma 5 DPR 309/90), bisogna verificare la normativa vigente ratione temporis prima di disporre misure ablative: alcune norme speciali possono escludere la confisca prevista dal codice penale.
- La legittimità della confisca dipende dalla base normativa applicabile al momento dei fatti; mutamenti legislativi successivi non operano retroattivamente salvo diversa previsione.
- La determinazione della pena (graduazione, aumenti o diminuzioni per circostanze) è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se irragionevole, contraddittoria o priva di motivazione sufficiente.
- Quando è contestata soltanto la detenzione e non la cessione, il difensore dovrebbe contestare la qualificazione della somma come "provento" di attività di spaccio e verificare l'applicabilità delle norme sulla confisca specifiche per il reato accertato.
- In simili casi la strategia difensiva efficace include: chiedere la riqualificazione se opportuno, sollevare eccezioni ratione temporis sulla normativa ablativa e puntare sull'insufficienza del nesso tra denaro e attività di spaccio.
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