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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21778/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una contribuente per ottenere l'integrale esecuzione di un giudicato tributario che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate negli anni 1990-1992, oltre interessi. La CTR, adita in ottemperanza, aveva ordinato l'esecuzione del giudicato e aveva liquidato le spese in euro 200,00. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la statuizione sulle spese con due motivi: i) nullità della motivazione per totale mancanza di motivazione sulla quantificazione delle spese, liquidate in modo globale, forfettario e acritico, senza considerare la nota spese analitica depositata; ii) violazione dell'art. 2233 c.c. e del D.M. n. 147/2022 per avere il giudice liquidato un importo irrisorio e inferiore ai minimi tariffari, in asserita lesione del decoro professionale e del principio di inderogabilità dei minimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una liquidazione meramente globale e inferiore alle voci richieste senza dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle singole voci. Ha poi rilevato che, applicando i parametri tariffari richiamati nella decisione, la somma minima liquidabile per il giudizio di ottemperanza era pari a euro 2.020,00, dunque superiore a quella riconosciuta dalla CTR. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rideterminando le spese del giudizio di secondo grado in euro 2.020,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario, e ha posto a carico dell'intimata anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto sul punto della liquidazione delle spese

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato per la dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione

  • art. 111 Cost.

    consente il controllo di legittimità anche per radicale mancanza di motivazione nelle decisioni di ottemperanza

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione; la sua totale assenza integra nullità

  • art. 2233 c.c.

    invocato per censurare la liquidazione irrisoria dei compensi professionali

  • D.M. n. 147/2022

    utilizzato per la verifica della corretta liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri tariffari

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione al giudizio di ottemperanza tributaria e all'impugnabilità delle relative sentenze

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91

    norma invocata nel giudizio di ottemperanza in tema di esecuzione dei rimborsi tributari entro i limiti delle risorse stanziate

  • L. 3 agosto 2017, n. 123

    legge di conversione richiamata rispetto alla disciplina degli stanziamenti per l'esecuzione dei rimborsi

  • provvedimento n. 195405/2017 del 26 settembre 2017 del direttore dell'Agenzia delle Entrate

    atto amministrativo richiamato per la procedura di esecuzione dei rimborsi nei limiti delle somme disponibili

  • art. 24 della l. n. 794 del 1942

    richiamato quale fondamento del principio di inderogabilità dei minimi tariffari

  • tabelle n. 6 e n. 24 del D.M. n. 147/2022

    applicate dalla Corte per determinare il minimo liquidabile delle spese

Massime di principio

  • In presenza di una nota spese analitica della parte vittoriosa, il giudice che liquidi i compensi in misura inferiore alle voci esposte deve indicare in modo adeguato le ragioni della riduzione o dell'eliminazione, così da rendere controllabile la decisione in sede di legittimità.
  • La liquidazione delle spese professionali non può essere meramente globale e acritica quando vi sia una richiesta specifica articolata per voci, perché ciò impedisce di verificare la conformità ai parametri applicabili e ai minimi tariffari.
  • La radicale mancanza di motivazione sulla liquidazione delle spese integra un vizio deducibile in cassazione anche nelle sentenze rese nel giudizio di ottemperanza tributaria.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito sulla quantificazione delle spese.
  • Il controllo sulla liquidazione delle spese richiede la comparazione tra la nota spese prodotta e i parametri tariffari applicabili al caso concreto, con rispetto dell'inderogabilità dei minimi ove prevista dalla disciplina di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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