Cassazione Penale, Sentenza n. 17502/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi della parte pubblica censuravano l'ordinanza che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime 41-bis a svolgere colloqui in video-collegamento anche per ragioni connesse alla pandemia e, più in generale, per difficoltà legate a lontananza geografica o problematiche soggettive; si lamentava che non esisterebbe un diritto normativo dei detenuti 41-bis ai videocolloqui, che la facoltà prevista per altri circuiti non si estende automaticamente al 41-bis, e che la decisione violava limiti di competenza (indicazione del presidio dei Carabinieri). Il ricorso del detenuto censurava, invece, che l'ordinanza riconosceva il diritto al colloquio ma avrebbe escluso la rilevanza di impedimenti diversi da quelli pandemici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui i detenuti sottoposti al regime 41-bis possono essere autorizzati a colloqui audiovisivi controllabili a distanza quando sussistono situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza (la pandemia rientra tra tali situazioni). Ha ritenuto non vincolante l'indicazione del Tribunale relativa all'uso, a titolo esemplificativo, di un presidio dei Carabinieri per il collegamento, definendola mera modalità esecutiva che resta di competenza dell'Amministrazione penitenziaria. Ha inoltre escluso che il provvedimento imponesse una deroga generalizzata al divieto, richiedendo motivazioni concrete per altre ipotesi di deroga; il ricorso del detenuto è stato ritenuto infondato nella parte che prospettava esigenze diverse dalla pandemia. Condanna il solo Sequino al pagamento delle spese processuali; le parti pubbliche non sono state condannate alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario
La Corte riconosce che l'obiettivo primario dell'art. 41-bis è escludere i contatti fra detenuto e gruppo criminale; tuttavia ciò non esclude in assoluto l'autorizzazione a colloqui audiovisivi purché le modalità esecutive garantiscano l'assenza di contatti illeciti e siano funzionali a quell'obiettivo.
art. 35-bis, Ordinamento penitenziario
Richiamato come norma procedurale che regola i reclami avverso provvedimenti dell'Amministrazione e l'attività del Magistrato di sorveglianza nel controllo di tali provvedimenti.
art. 69, co.6, lett. b), Ordinamento penitenziario
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Richiamato nell'ambito della disciplina dei colloqui e delle modalità di esecuzione; la Corte ne interpreta i limiti in combinato disposto con l'art. 41-bis, ritenendo possibili modalità audiovisive controllate se compatibili con le esigenze di sicurezza.
decreto legge 10 maggio 2020, n. 29
d.l. 10 maggio 2020, n. 29
Norma emergenziale che ha previsto la possibilità di colloqui "a distanza" per far fronte all'impossibilità dei colloqui in presenza durante la pandemia; la Corte rileva che la disciplina emergenziale è stata pensata per garantire il contatto a distanza e non esclude a priori i detenuti 41-bis salvo che ciò risulti incompatibile con l'obiettivo di sicurezza del regime differenziato.
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 1)
d.l. 19 maggio 2020, n. 34; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 1
Richiamati come atti normativi e di proroga delle misure emergenziali che hanno disciplinato i videocolloqui; la Corte sottolinea che tali misure non possono essere interpretate come esonero automatico per il 41-bis ma possono essere applicate quando siano funzionali e compatibili con le esigenze di sicurezza.
art. 97 Costituzione
Citate nei motivi di impugnazione relativi a competenze amministrative ma la Corte non ritiene violato il perimetro delle competenze amministrative dalla mera indicazione di modalità esemplificative dell'esecuzione.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 61 e 73)
art. 61, comma 1 e art. 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Richiamati fra le norme regolamentari citate dal detenuto; la Corte non ha ritenuto che queste norme ostassero, di per sé, all'autorizzazione ai colloqui audiovisivi se compatibili con il regime 41-bis.
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Invocato dal detenuto a tutela del diritto alla vita familiare; la Corte conferma che l'equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e esigenze di sicurezza può giustificare l'autorizzazione a colloqui a distanza in casi eccezionali.
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude in via assoluta i colloqui audiovisivi: possono essere autorizzati quando sussistano impossibilità o gravissime difficoltà a svolgere colloqui in presenza, purché le modalità assicurino il rispetto dell'obiettivo di prevenire contatti con l'organizzazione criminale.
- Le misure emergenziali (decreti legge e circolari) che prevedono videocolloqui per altri circuiti non impongono automaticamente l'esclusione per i detenuti 41-bis; occorre valutare la compatibilità con le esigenze di sicurezza caso per caso.
- La Magistratura di sorveglianza può autorizzare l'uso di videocolloqui in presenza di adeguata motivazione; tuttavia gli aspetti attuativi concreti (luogo, strumentazione, controlli tecnici) restano prevalentemente di competenza dell'Amministrazione penitenziaria.
- Le indicazioni sul luogo o sulle modalità operative fornite dal giudice possono essere esemplificative e non vincolanti; non costituiscono di per sé violazione dei limiti di competenza se non impongono modalità rigide e in contrasto con funzioni amministrative.
- Per ottenere l'autorizzazione in casi diversi dalla pandemia è necessaria una motivazione concreta e specifica: prospettazioni generiche di difficoltà non sono sufficienti.
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