Sentenza del 02/05/2024 n. 11791 - Corte di Cassazione
Accertamento - Automezzi - Costi deducibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di accertamento per l'anno 2013 contestando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA sulla base di un processo verbale di constatazione. La contribuente impugna, tra l'altro, la disconoscimento pro quota di costi relativi a beni strumentali ai fini IRAP ritenendo erronea l'applicazione del limite di deducibilità del 20% previsto dall'art. 164 TUIR (riferito all'IRES) anche ai fini IRAP; impugna inoltre il recupero a tassazione di costi relativi a opere su immobile locato, qualificati dall'Amministrazione come manutenzione straordinaria e quindi da ammortizzare, mentre la contribuente li riteneva manutenzione ordinaria deducibile integralmente; contesta poi la mancata prova di fatti che avrebbero eliminato il suo diritto alla deduzione di sconti contrattuali e deduce violazioni probatorie e di mancata valutazione di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha cassato la sentenza di merito con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione. Precisamente: (1) ha stabilito che per la determinazione della base imponibile IRAP si applica l'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 e non l'art. 164 TUIR (quindi non è applicabile il limite del 20% previsto da art.164 TUIR ai fini IRAP); (2) ha ritenuto errata la qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria e ha affermato che, trattandosi di manutenzione ordinaria (posa pavimento, scavo, posa di vetri e serramenti), i relativi costi sono integralmente deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti; (3) ha respinto il terzo motivo relativo alla prova sugli sconti contrattuali perché la CTR aveva adeguatamente motivato l'insufficienza delle prove; (4) ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la presenza della 'doppia conforme'. La controversia viene dunque riesaminata in punto IRAP e qualificazione dei costi, con regolazione delle spese in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 164 TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
La norma, richiamata dall'Amministrazione e dalla circolare 36/E/2009 come limite del 20% alla deducibilità di alcuni costi, si riferisce alla disciplina IRES e non è applicabile alla determinazione della base imponibile IRAP.
art. 5 D.Lgs. n. 446/1997
Stabilisce la disciplina per la determinazione della base imponibile IRAP; la Corte ha affermato che questa norma è quella applicabile per l'IRAP e che quindi il limite di deducibilità previsto dall'art. 164 TUIR non si estende all'IRAP.
art. 108 D.P.R. n. 917/1986
Rilevante alla determinazione della deducibilità dei componenti negativi di reddito e del periodo di competenza; la Corte ha valutato la natura delle spese sostenute (manutenzione ordinaria vs straordinaria) ai fini della loro deducibilità immediata o ammortamento.
art. 109 D.P.R. n. 917/1986
Collega la determinazione dei componenti negativi alla competenza; è stato richiamato nella valutazione se i costi su immobile locato debbano essere dedotti integralmente o ammortizzati.
circolare Agenzia Entrate n. 36/E/2009
La circolare interpreta l'art. 164 TUIR come applicabile ai fini IRES; la Corte osserva però che tale limite non può essere esteso all'IRAP, la quale ha base imponibile disciplinata autonomamente.
art. 2697, comma 2, c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente valutato e ritenuto insufficienti le prove fornite dalla contribuente in relazione agli sconti contrattuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ground di cassazione per omessa valutazione di fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per la presenza di una 'doppia conforme' tra le decisioni di primo e secondo grado e per mancata dimostrazione della diversità dei fatti valutati.
Massime di principio
- La disciplina di determinazione della base imponibile IRAP è autonoma: non si applicano automaticamente limiti di deducibilità previsti per l'IRES (es. art. 164 TUIR) se la normativa IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997) non li prevede.
- Per la qualificazione delle spese immobiliari su beni locati è decisiva la natura degli interventi (manutenzione ordinaria vs straordinaria): le opere di rinnovo o sostituzione di finiture e il mantenimento in efficienza rientrano nella manutenzione ordinaria e sono generalmente deducibili integralmente nell'anno in cui sono sostenute.
- L'amministrazione non può applicare meccanicamente regole IRES all'IRAP; in contenziosi su IRAP verificare sempre la normativa specifica dell'art. 5 D.Lgs. 446/1997.
- L'onere della prova spetta a chi afferma un fatto idoneo a modificare la pretesa: il contribuente deve produrre prove convincenti e documentate per ottenere la deduzione contestata.
- In cassazione i motivi che lamentano omissioni di fatto sono inammissibili se non viene dimostrato che i fatti valutati dai due gradi di merito sono diveri (criterio della 'doppia conforme'); preparare la strategia probatoria fin dai gradi di merito per evitare questo ostacolo.
- In sede di accertamento/conciliazione valutare attentamente la corretta qualificazione tecnico-contabile degli interventi (descrizione lavori, fatture dettagliate, relatore tecnico quando necessario) per sostenere la deducibilità immediata o l'ammortamento.
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