Sentenza del 03/05/2024 n. 395 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno d'imposta 2009 l'Ufficio ha rilevato uno scostamento superiore al 20% tra il reddito dichiarato (8.114,00 euro) e quello determinabile sinteticamente (135.271,00 euro) e ha avviato il contraddittorio. In sede di confronto l'Ufficio ha proposto una rideterminazione a 112.072,00 euro che il contribuente ha rifiutato; quindi ha notificato l'avviso di accertamento sintetico N. THH014A01XXX/2015 determinando un reddito sintetico di 112.072,00 euro dopo aver decurtato dagli investimenti 2009 le quote già imputate negli avvisi definiti con adesione per il 2006 e 2007 (23.200,00 euro per ciascun anno). Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che le adesioni relative al 2006 e 2007 avrebbero cristallizzato la modalità di calcolo degli investimenti anche per il 2009; l'Amministrazione ha invece rilevato l'autonomia dei periodi d'imposta e l'applicabilità della normativa vigente al 2009 (novella 2010 e Tabella A DM 24-12-2012).
La decisione
Dopo accoglimento del ricorso in primo grado e conferma in appello a favore del contribuente, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello ordinando il rinvio perché il giudice dovesse operare una valutazione sostitutiva del merito. In esito al nuovo esame la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna ha ritenuto corretta l'operazione dell'Ufficio: l'Agenzia aveva applicato la normativa vigente per il 2009 (D.L. 78/2010 e Tabella A DM 24-12-2012), aveva decurtato le quote imputate in adesione alle annualità pregresse e il contribuente non aveva fornito idonea prova contraria della provvista o dell'origine dei pagamenti. Pertanto il ricorso di D.A. è stato respinto e l'avviso di accertamento confermato; le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38
Introduce una presunzione che la spesa per incrementi patrimoniali sia sostenuta con redditi conseguiti nell'anno dell'acquisto e nei cinque precedenti in quote costanti; il contribuente può però provare che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta mediante idonea documentazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
Stabilisce che se il giudice ritiene invalido l'atto impositivo per motivi sostanziali, non può limitarsi all'annullamento formale ma deve esaminare la pretesa tributaria e, se del caso, operare una valutazione sostitutiva motivata entro i limiti delle domande delle parti.
D.L. n. 78/2010, art. 22 e D.M. 24-12-2012 Tabella A
art. 22 D.L. 78/2010; Tabella A del D.M. 24-12-2012
La novella del 2010 e la Tabella A hanno ridefinito i criteri di determinazione sintetica del reddito (redditometro), specificando le voci 'Investimenti' rilevanti e i criteri di imputazione temporale (investimenti dell'anno e dei quattro anni precedenti per alcune voci). Queste regole sono applicabili all'anno d'imposta oggetto di accertamento e non sono cristallizzate dalle precedenti adesioni relative ad altri periodi, salvo la deduzione delle quote già imputate a quegli anni.
Ordinanza Corte di Cassazione
Ordinanza n. XXXXX/2022 (depositata 06-09-2022)
La Cassazione ha precisato che il giudice di merito che accerta l'invalidità sostanziale dell'atto deve procedere alla valutazione sostitutiva del merito e non limitarsi all'annullamento, fornendo così il principio applicato nel rinvio.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione relativo a specifiche annualità vincola le quote di investimento imputate a quegli anni, ma non cristallizza automaticamente la metodologia di calcolo per annualità diverse: per un anno successivo l'Ufficio può applicare la normativa vigente a quell'anno.
- Ai sensi dell'art. 38 DPR 600/1973 sussiste una presunzione favorevole al contribuente che le spese per incrementi patrimoniali siano ripartite tra l'anno e i cinque precedenti; tuttavia il contribuente ha l'onere di provare, con documenti idonei, l'origine della provvista o la sussistenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.
- Se il giudice ritiene l'atto invalidante per motivi di merito, deve comparare le prove presuntive dell'Ufficio con la controprova del contribuente e, se possibile, operare una valutazione sostitutiva motivata e rideterminare il corretto ammontare della pretesa entro i limiti delle domande.
- L'applicazione del redditometro riformato (D.L. 78/2010 e Tabella A DM 24-12-2012) è legittima per l'anno cui si riferisce l'accertamento; l'Ufficio deve però tenere conto delle quote già accertate e definite in anni precedenti.
- In mancanza di giustificativi documentali che spieghino gli acquisti e la provvista (contratti, ricevute bancarie, atti notarili, documenti di pagamento tracciabili), il contribuente difficilmente potrà scalfire la ricostruzione sintetica operata dall'Ufficio.
- In contenziosi complessi, l'onere della prova e la corretta applicazione normativa sono decisivi: conservare e produrre documentazione chiara sull'origine dei fondi e sui pagamenti è essenziale per resistere a un accertamento sintetico.
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