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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-462/21

Order of the Court *Chamber determining whether appeals may proceed) of 1 December 2021. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-462/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la richiesta di Puma SE di ammettere il ricorso contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione dinanzi all’EUIPO relativa a un segno figurativo di felino. La Corte ha ricordato che, nei ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di EUIPO, l’ammissibilità dipende dalla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Poiché i motivi dedotti da Puma erano in gran parte generici, attinenti a valutazioni di fatto o non adeguatamente collegati a tale criterio, il ricorso non è stato ammesso a proseguire.

Ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE: mancata dimostrazione che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, con conseguente diniego di ammissione.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione, proposto contro una decisione del Tribunale resa in una controversia relativa a un marchio dell’Unione europea e a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, presentasse uno o più motivi idonei a dimostrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai fini dell’ammissione del ricorso ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO può essere ammesso a proseguire solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e circostanziato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’esistenza di presunti errori di diritto, l’allegata divergenza dalla giurisprudenza o la richiesta di precisazioni sui criteri applicativi non bastano, se non viene spiegato concretamente perché tali questioni abbiano la rilevanza richiesta; inoltre, le censure che investono valutazioni di fatto non possono, di per sé, soddisfare tale requisito. Poiché Puma non ha soddisfatto tali oneri, la Corte ha negato l’ammissione del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009

Diniego di ammissione del ricorso in materia di marchio UE

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nell’ambito del meccanismo di filtro previsto per i ricorsi avverso decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO. Il procedimento riguarda un’opposizione tra Puma SE e Gemma Group relativa alla rappresentazione di un felino in posizione di balzo.

Fatti e procedimento

Puma SE ha impugnato dinanzi alla Corte la sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021, con cui era stata respinta la sua domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2019 nel procedimento di opposizione. La controversia ruotava attorno all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e alla valutazione della reputazione del marchio anteriore, nonché agli effetti del procedimento istruttorio dinanzi all’EUIPO.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • l’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina la trattazione dei ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di EUIPO alla previa ammissione da parte della Corte;
  • gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di ammissione;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, in tema di spese;
  • il regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare gli articoli 8, paragrafo 5, 76, paragrafi 2 e 6.

Criterio di ammissione del ricorso

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve indicare chiaramente e nel dettaglio:

  • i motivi di ricorso;
  • la questione giuridica sollevata da ciascun motivo;
  • il nesso tra tale questione e il criterio di rilevanza richiesto;
  • le ragioni specifiche per cui la questione merita l’intervento della Corte.

Se la censura deriva da una pretesa violazione della giurisprudenza, la domanda deve indicare con precisione i punti della sentenza impugnata e della giurisprudenza asseritamente contrastante, oltre a spiegare perché la divergenza abbia portata sistemica.

Esame dei sette motivi dedotti da Puma

Puma articolava sette argomenti, tutti diretti a sostenere che il ricorso toccasse questioni di rilievo generale.

La Corte li ha esaminati separatamente e li ha ritenuti inidonei a giustificare l’ammissione:

  • primo motivo: le doglianze sulla comparazione globale dei segni e sul presunto scostamento dal precedente giurisprudenziale erano formulate in modo insufficiente, senza indicare con precisione i passaggi contestati né spiegare la rilevanza sistemica dell’asserita divergenza;
  • secondo motivo: l’obiezione sull’espressione "un certo grado di somiglianza" era meramente generica e non dimostrava una questione di principio di portata generale;
  • terzo motivo: le contestazioni sulla nozione di reputazione "eccellente" o "eccezionale" non spiegavano in che modo l’eventuale errore del Tribunale ponesse una questione significativa per l’ordinamento dell’Unione;
  • quarto motivo: la doglianza relativa alla pretesa impossibilità di produrre ulteriori elementi di prova nella fase successiva era priva di sufficiente dimostrazione del requisito di rilevanza;
  • quinto motivo: la censura sul mancato accertamento del collegamento tra i segni è stata considerata attinente a una valutazione di fatto, quindi non idonea di per sé a fondare l’ammissione;
  • sesto motivo: la richiesta di chiarire i criteri applicativi dell’articolo 8, paragrafo 5, non era accompagnata da una spiegazione sufficientemente chiara dell’errore di diritto allegato;
  • settimo motivo: le critiche sui criteri per valutare il rischio di indebito vantaggio o pregiudizio alla distintività non illustravano in modo concreto perché la questione fosse rilevante ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Ragionamento della Corte

La Corte insiste sul carattere restrittivo del filtro di ammissibilità: non basta invocare una presunta incoerenza giurisprudenziale o chiedere un chiarimento generale sulla disciplina dei marchi notori. Occorre dimostrare, con elementi specifici e non generici, che la questione abbia un impatto che trascende il caso concreto.

La Corte sottolinea inoltre che alcune censure di Puma miravano, in sostanza, a rimettere in discussione valutazioni fattuali del Tribunale, come l’apprezzamento del grado di somiglianza tra i segni o l’esistenza di un collegamento presso il pubblico rilevante. Tali questioni non sono, per loro natura, idonee a dimostrare la sussistenza del criterio richiesto per l’ammissione del ricorso.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda di ammissione non consente di stabilire che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a proseguire. Quanto alle spese, Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie, in quanto l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti.

Principio affermato

Il ricorso contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE, soggetto al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, è ammissibile solo se il ricorrente dimostra in modo specifico e circostanziato che i motivi dedotti pongono una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione; affermazioni generiche, contestazioni di fatto o richieste astratte di chiarimento non sono sufficienti.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione amministrativa euiporicorso per cassazionereputazione del marchiodeferenza verso le valutazioni di fatto

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