Tribunale, Sentenza T-662/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 1 December 2021. — Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing triple helicoid cheese – Earlier international design – Ground for invalidity – Individual character – Disclosure of the earlier design – Article 7 of Regulation (EC) No 6/2002 – Different overall impression – Article 6 of Regulation No 6/2002. — Case T-662/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Muratbey contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il suo disegno comunitario relativo a un formaggio a forma elicoidale. Ritiene corretta sia la valutazione sulla divulgazione del disegno anteriore tramite pubblicazione di brevetti, sia quella sulla mancanza di carattere individuale. Le differenze tra i due disegni sono giudicate troppo limitate per produrre un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.
Disegno comunitario registrato raffigurante un formaggio a tripla elica: validità del disegno alla luce della divulgazione di un disegno anteriore tramite domande di brevetto e del confronto dell’impressione generale ai fini dell’individualità
La questione giuridica
Se la pubblicazione di estratti di domande di brevetto contenenti la rappresentazione di un prodotto alimentare a forma elicoidale integri divulgazione al pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002; e, in caso affermativo, se il disegno contestato produca o meno un’impressione generale diversa rispetto al disegno anteriore, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, tenuto conto del grado di libertà del designer.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che una pubblicazione di domande di brevetto accessibili nelle banche dati WIPO ed EPO può costituire divulgazione al pubblico di un disegno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, salvo prova contraria del titolare del disegno. Qualora il disegno anteriore sia divulgato, la valutazione dell’articolo 6 si fonda sull’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato: nel caso di specie, il disegno contestato e quello anteriore producono la stessa impressione generale, perché le differenze sono minime e non bastano a superare l’effetto di déjà vu, specie in un settore in cui il grado di libertà del designer è relativamente ampio; ne consegue la mancanza di carattere individuale e la conferma della nullità.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Disegno comunitario relativo a un formaggio a tripla elica: nullità per mancanza di carattere individuale
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario registrato. Il Tribunale è chiamato a verificare, da un lato, se il disegno anteriore fosse stato effettivamente divulgato al pubblico e, dall’altro, se il disegno contestato producesse un’impressione generale diversa ai sensi del regolamento n. 6/2002.
Fatti e procedimento amministrativo
Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ aveva depositato il 2 aprile 2013 una domanda di registrazione di disegno comunitario per un prodotto della classe di Locarno 01-03, descritto come "cheeses". Nel 2017 M. J. Dairies EOOD ha chiesto la dichiarazione di nullità del disegno ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, invocando il motivo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), ossia la mancanza di novità e di carattere individuale. Nella domanda di nullità l’interveniente si è basata, in particolare, su:
- una domanda di brevetto internazionale pubblicata da WIPO nel 1998;
- una domanda di brevetto europeo pubblicata dall’EPO nel 2001;
- estratti non tradotti di domande di brevetto in alcuni Stati membri dell’Europa centrale e orientale. L’Invalidity Division ha accolto la domanda di nullità ritenendo provata la divulgazione del disegno anteriore e la mancanza di carattere individuale del disegno contestato. La terza commissione di ricorso ha confermato tale esito con decisione del 21 agosto 2020.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente ha dedotto essenzialmente due motivi:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per avere l’EUIPO ritenuto divulgato il disegno anteriore attraverso brevetti che, secondo la ricorrente, non sarebbero normalmente consultati dai circoli specializzati del settore;
- violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, per avere l’EUIPO concluso che il disegno contestato non presentasse carattere individuale rispetto al disegno anteriore.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che collega la nullità alla mancanza dei requisiti di protezione, in particolare novità e carattere individuale;
- l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, che definisce il carattere individuale in funzione dell’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato;
- l’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, che disciplina la divulgazione al pubblico del disegno;
- l’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, sul procedimento di nullità;
- gli articoli 55-60 del regolamento n. 6/2002, relativi al ricorso dinanzi all’EUIPO;
- l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione senza fase orale.
Sulla divulgazione del disegno anteriore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002
Il Tribunale ricorda che la verifica della divulgazione richiede un’analisi in due fasi:
- occorre accertare anzitutto se gli elementi prodotti dimostrino un fatto di divulgazione anteriore alla data di deposito del disegno contestato;
- poi, se il titolare del disegno lo contesta, occorre verificare se tale divulgazione potesse essere ragionevolmente conosciuta, nel normale corso degli affari, dai circoli specializzati del settore interessato nell’Unione. Nel caso concreto, le domande di brevetto prodotte contenevano la rappresentazione del disegno anteriore e risultavano pubblicate da WIPO ed EPO prima della data di deposito del disegno contestato. Il Tribunale afferma che la pubblicazione delle domande di brevetto costituisce un mezzo valido di divulgazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, richiamando anche la giurisprudenza secondo cui i documenti di brevetto pubblicati dagli uffici competenti possono rendere il disegno accessibile al pubblico. Inoltre, il fatto che i brevetti riguardassero un prodotto alimentare elicoidale, comprensivo del prodotto, del metodo di produzione e delle macchine per produrlo, porta a ritenere corretto l’inquadramento del settore rilevante nel comparto alimentare. Il Tribunale rileva anche che le banche dati WIPO ed EPO sono liberamente consultabili e che il ricorrente non ha fornito prova idonea a vincere la presunzione di divulgazione.
Sull’utilizzatore informato e sul grado di libertà del designer
Per la valutazione del carattere individuale, il Tribunale conferma la qualificazione dell’utilizzatore informato data dalla commissione di ricorso: un consumatore del pubblico generale che acquista alimenti, in particolare formaggi, e che possiede una certa conoscenza delle forme e dimensioni possibili del prodotto. Quanto al grado di libertà del designer, il Tribunale osserva che il settore dei formaggi consente numerose varianti quanto a consistenza, texture, colori, dimensioni, tagli e forme finali. Pertanto, il margine creativo del designer è ritenuto piuttosto ampio, pur con i limiti derivanti dalle caratteristiche naturali del prodotto e dalle tecnologie di produzione.
Confronto tra il disegno contestato e il disegno anteriore
Il Tribunale condivide l’analisi dell’EUIPO secondo cui i due disegni producono la stessa impressione generale. Gli elementi dominanti sono comuni:
- forma elicoidale;
- profilo arrotondato;
- sviluppo relativamente allungato;
- presentazione come porzioni tagliate e relativamente corte. Le differenze invocate dal ricorrente, tra cui una maggiore elongazione e sottigliezza del disegno contestato, l’estremità piatta con tre filamenti e il colore giallastro, sono considerate minime. Un utilizzatore informato non le percepisce necessariamente con sufficiente precisione da superare l’effetto complessivo di déjà vu prodotto dai tratti comuni, soprattutto in un settore caratterizzato da una libertà progettuale elevata. Il Tribunale sottolinea quindi che le differenze non sono abbastanza marcate da generare un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.
Decisione e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Di conseguenza, la dichiarazione di nullità del disegno contestato resta ferma e Muratbey è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.
Principio affermato
La divulgazione di un disegno anteriore può essere provata tramite la pubblicazione di domande di brevetto accessibili nelle banche dati pubbliche degli uffici brevettuali; in tale ipotesi, spetta al titolare del disegno contestato dimostrare che, nel normale corso degli affari, i circoli specializzati non potevano ragionevolmente venirne a conoscenza. Quando il settore consente un ampio grado di libertà creativa, differenze soltanto minime tra due disegni non bastano a far sorgere un carattere individuale se l’impressione generale rimane sostanzialmente identica.
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