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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-700/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) dell'1 dicembre 2021. — Gabriele Schmid contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio contenente distintivi, emblemi o stemmi – Emblema di uno dei settori di azione dell’Unione – Indicazioni geografiche protette – Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-700/20

Giurisprudenza europea62020TJ0700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio figurativo contenente il simbolo IGP. La Corte chiarisce che il mero inserimento di un emblema dell’Unione, anche se collegato a un interesse pubblico particolare e privo di autorizzazione, non basta da solo a fondare il divieto: occorre valutare anche il rischio di inganno del pubblico quanto al nesso con l’Unione. Mancando tale esame, la decisione impugnata è viziata da errore di diritto.

Marchio UE contenente il simbolo IGP: per il divieto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), occorre verificare anche se il segno induca il pubblico a credere a un nesso con l’Unione o a una sua approvazione/garanzia.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 consenta di annullare un marchio dell’Unione che incorpora integralmente il simbolo IGP senza accertare, oltre all’interesse pubblico del simbolo e all’assenza di autorizzazione, anche che il marchio, considerato nel suo insieme, possa indurre il pubblico a credere in un nesso tra titolare/utilizzatore e Unione o in una approvazione/garanzia dell’Unione; e se la commissione di ricorso abbia motivato correttamente tale valutazione.

Principio di diritto

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO perché, per applicare il divieto di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, non basta accertare che il simbolo integrato nel marchio presenti un interesse pubblico particolare e che non vi sia autorizzazione: occorre anche esaminare, in concreto e globalmente, se il marchio, considerato nel suo insieme, sia idoneo a indurre il pubblico a credere che i prodotti o servizi beneficino dell’approvazione, della garanzia o di un nesso con l’autorità cui il simbolo rinvia. Poiché la commissione di ricorso non ha svolto tale verifica, è incorsa in errore di diritto e la sua decisione va annullata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Parigi

Marchio UE contenente il simbolo IGP e nullità del marchio

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo recante il riferimento al simbolo delle indicazioni geografiche protette (IGP). Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, nel contesto di un marchio registrato per olio di semi di zucca conforme all’IGP "olio di semi di zucca della Stiria".

Fatti e procedimento amministrativo

La sig.ra Gabriele Schmid aveva depositato la domanda di registrazione dell’8 luglio 2011; il marchio fu registrato il 9 febbraio 2012 con il numero 010108454. Nel 2018 la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark propose una domanda di nullità invocando, tra l’altro, l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), del regolamento 2017/1001, con specifico rilievo per la lettera i).

La divisione di annullamento accolse la domanda e annullò il marchio. La ricorrente impugnò la decisione, ma la quarta commissione di ricorso respinse il gravame con decisione del 23 settembre 2020, confermando che il marchio era stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), e che doveva essere annullato.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata l’8 luglio 2011, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, nonostante il successivo regolamento 2017/1001. I riferimenti alla disciplina vigente devono quindi intendersi, per quanto qui rileva, come riferiti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, corrispondenti alle norme identiche del regolamento 2017/1001.

Rilevano inoltre il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 12, nonché, per il richiamo sistematico in materia di emblemi internazionali, l’articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Parigi.

Questione giuridica esaminata

La ricorrente sosteneva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), ostasse alla registrazione solo se il marchio contenente un simbolo di un’organizzazione internazionale intergovernativa potesse indurre in errore il pubblico circa il rapporto tra titolare/utilizzatore del segno e l’autorità richiamata dal simbolo. Secondo lei, tale requisito non era stato verificato dalla commissione di ricorso, la quale si era limitata a constatare l’esistenza del simbolo IGP e l’assenza di autorizzazione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che la protezione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), presuppone due condizioni testuali: l’interesse pubblico particolare del distintivo/emblema/stemma e l’assenza di autorizzazione dell’autorità competente. Tuttavia, la giurisprudenza ha aggiunto una terza condizione, desunta dal raffronto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h): il marchio, considerato nel suo insieme, deve essere idoneo a indurre il pubblico in errore sul nesso esistente tra il titolare o utilizzatore e l’autorità cui l’emblema rinvia.

Il Tribunale sottolinea che questa lettura evita che la tutela dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), diventi più ampia di quella prevista per gli emblemi delle organizzazioni internazionali intergovernative ai sensi della lettera h). La tutela opera quindi solo se, in concreto, il segno può far credere che i prodotti o servizi provengano dall’autorità, o che siano approvati, garantiti o altrimenti collegati a tale autorità.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva sì accertato che:

  • il simbolo IGP presenta un interesse pubblico particolare;
  • il marchio contestato includeva il simbolo nella sua totalità;
  • non risultava alcuna autorizzazione della Commissione all’uso del simbolo come elemento di marchio.

Tuttavia, non aveva esaminato se il pubblico, guardando il marchio nel suo insieme, potesse credere che i prodotti beneficiassero dell’approvazione o della garanzia dell’Unione, o che esistesse un nesso con essa. Secondo il Tribunale, tale omissione costituisce un errore di diritto.

Il Tribunale aggiunge che, ai fini di questa valutazione, l’EUIPO deve esaminare anche il modo in cui l’emblema è integrato nel marchio: dimensioni, posizione, semplicità o complessità grafica, eventuali elementi denominativi o figurativi che ne attenuino la percezione, e ruolo complessivo degli altri elementi del segno. Solo un esame concreto e globale consente di stabilire se vi sia rischio di inganno.

Respinge poi gli argomenti dell’EUIPO e dell’interveniente: la mera provenienza del simbolo dalla normativa dell’Unione, la mancanza di autorizzazione e il possibile pregiudizio sistemico per le IGP non bastano a sostituire la verifica del rischio di percezione ingannevole. Anche la circostanza che i prodotti fossero, al momento del deposito, conformi ai requisiti IGP è giudicata irrilevante, poiché ciò non conferisce alcun diritto di usare il simbolo come marchio.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2020. Condanna l’EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente; la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark sopporta le proprie spese.

Principio affermato

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 non consente di dichiarare nullo un marchio contenente un emblema dell’Unione solo perché tale emblema presenta un interesse pubblico particolare e non è stato autorizzato: è necessario verificare, con un esame concreto del marchio nel suo insieme, se esso possa indurre il pubblico a credere in un approvazione, garanzia o nesso con l’autorità dell’Unione cui l’emblema rinvia. La mancata verifica di tale terza condizione comporta errore di diritto.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaindicazioni geografiche protettenullità del marchiosegni distintivi e simboli dell'unione

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