Tribunale, Sentenza T-293/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'1 dicembre 2021. — Vanesa Ruiz-Ruiz contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio di ammissione relativo all’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-293/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione giudicatrice che aveva escluso Vanesa Ruiz-Ruiz dal concorso EPSO/AD/371/19 per insufficienza dell’esperienza professionale. La Corte rileva che il criterio interno usato per svalutare la comunicazione scientifica limitata al settore del candidato era incompatibile con il bando di concorso. Inoltre, la valutazione dell’esperienza della candidata è stata giudicata manifestamente erronea perché non sono state considerate attività e pubblicazioni pertinenti rispetto alle funzioni del posto.
Concorso pubblico UE EPSO/AD/371/19: legittimità dei criteri di ammissione sull’esperienza professionale e annullamento dell’esclusione per violazione del bando e errore manifesto di valutazione.
La questione giuridica
Se la commissione giudicatrice, nella fase di ammissione a un concorso generale per titoli ed esami, potesse introdurre e applicare un criterio ulteriore che escludeva come non pertinente la comunicazione scientifica limitata al settore del candidato; se, inoltre, la valutazione dell’esperienza professionale della candidata fosse viziata da errore manifesto per non aver considerato pubblicazioni, conferenze e attività svolte a supporto del processo legislativo e della gestione delle conoscenze scientifiche.
Principio di diritto
La commissione giudicatrice di un concorso UE resta vincolata ai criteri fissati nel bando e non può restringere o alterare, mediante criteri applicativi interni, la portata dei requisiti di ammissione. È quindi illegittimo escludere come non pertinente la comunicazione scientifica svolta nel proprio settore quando il bando la contempla espressamente tra le competenze rilevanti; se tale criterio viene applicato, la valutazione dell’esperienza professionale è viziata da errore manifesto quando non considera elementi che, alla luce del bando, sono plausibilmente pertinenti. Per questo il Tribunale annulla la decisione di riesame che confermava l’esclusione della candidata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Concorso EPSO/AD/371/19 e esclusione della candidata
Il Tribunale dell’Unione europea, nella causa T-293/20, ha esaminato il ricorso proposto da Vanesa Ruiz-Ruiz contro la Commissione europea in materia di selezione del personale. La controversia riguarda il concorso generale EPSO/AD/371/19 per amministratori AD 7 nel settore "Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche" e, in particolare, la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la candidata alla fase successiva per carenza dell’esperienza professionale richiesta.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente possedeva una laurea in chimica organica, un dottorato in scienza dei materiali, numerose pubblicazioni e partecipazioni a conferenze e workshop. Aveva inoltre lavorato come agente contrattuale presso il CCR della Commissione dal 1° novembre 2016 al 25 marzo 2019. Dopo la candidatura al concorso, la commissione giudicatrice la escluse perché non riteneva soddisfatto il requisito dei sei anni di esperienza professionale direttamente attinente alle funzioni del posto, ammettendo però il dottorato come esperienza equivalente fino a tre anni.
La ricorrente chiese il riesame della decisione; la commissione confermò l’esclusione. Successivamente, l’autorità che ha il potere di nomina respinse il reclamo, affermando che i criteri erano stati definiti in modo oggettivo e applicati uniformemente e che l’esperienza della candidata consisteva essenzialmente nella produzione di conoscenze scientifiche, non nella loro comunicazione e gestione.
Quadro normativo e contenuto del bando di concorso
La causa è stata proposta ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Sul piano dello Statuto, rilievo centrale assume l’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III, che disciplina il ruolo della commissione giudicatrice nella verifica delle condizioni stabilite dal bando. Rilevano inoltre l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, per il reclamo amministrativo, e l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura per le spese.
Il bando di concorso prevedeva che i candidati dovessero possedere una formazione universitaria pertinente e un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle funzioni da svolgere. Il punto 5 dell’allegato I descriveva le funzioni del settore prescelto, includendo la gestione delle conoscenze scientifiche, la comunicazione dei risultati della ricerca, il dialogo con i portatori di interesse e la capacità di comunicare contenuti scientifici a un pubblico di scienziati, anche mediante pubblicazioni. Il bando consentiva inoltre di computare gli studi di dottorato come esperienza professionale fino a un massimo di tre anni.
Questione principale: legittimità del criterio adottato dalla commissione giudicatrice
La candidata sosteneva che la commissione avesse introdotto un criterio non previsto dal bando, secondo il quale la comunicazione scientifica limitata al settore specifico del candidato non era pertinente. Il Tribunale accoglie questa censura: ricorda che, pur disponendo di un ampio potere discrezionale per valutare diplomi ed esperienza professionale e per fissare criteri di omogeneizzazione delle valutazioni, la commissione resta vincolata al testo del bando, che costituisce la cornice di legittimità della selezione.
Il Tribunale osserva che il criterio contestato era stato effettivamente applicato nella fase di ammissione e che esso era incompatibile con il bando, il quale includeva espressamente tra le competenze rilevanti la capacità di comunicare contenuti scientifici a un pubblico di scienziati, anche mediante pubblicazioni, senza esigere che tali comunicazioni vertessero su temi estranei al settore scientifico del candidato. La commissione, dunque, aveva illegittimamente ristretto i criteri di selezione fissati dal bando.
Valutazione dell’esperienza professionale ed errore manifesto
Esaminando la prima parte del primo motivo, il Tribunale considera anche la valutazione concreta dell’esperienza della ricorrente. Rileva che l’attività svolta presso il CCR, finalizzata a preparare eventuali interventi legislativi e a sostenere il processo politico, era pertinente alle funzioni del concorso. Inoltre, la candidata aveva indicato pubblicazioni scientifiche, conferenze e workshop, elementi che non potevano essere esclusi in blocco per effetto del criterio illegittimo sopra descritto.
Il Tribunale ricorda che, in materia di concorsi, un errore di valutazione giustifica l’annullamento solo se è manifesto, cioè se la valutazione non è plausibile alla luce dei criteri del bando. Nel caso concreto, la mancata considerazione delle pubblicazioni e delle altre attività divulgative della candidata ha condotto a una valutazione non plausibile dell’esperienza professionale. Ne deriva che l’esclusione dalla procedura di selezione era illegittima.
Decisione e spese
Il Tribunale annulla la decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019, che aveva respinto la domanda di riesame dell’esclusione della ricorrente. Non ritiene necessario esaminare gli altri motivi di ricorso, relativi alla parità di trattamento e alla motivazione. La Commissione europea, risultata soccombente, è condannata alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- il bando di concorso vincola integralmente la commissione giudicatrice;
- i criteri interni possono solo precisare, non restringere o alterare, i requisiti fissati dal bando;
- l’esperienza professionale deve essere valutata in modo coerente con le funzioni descritte nel bando e con le competenze ivi elencate;
- un errore di valutazione è manifesto quando la conclusione dell’amministrazione non è plausibile alla luce dei criteri applicabili;
- la comunicazione scientifica svolta nel proprio settore non può essere esclusa come irrilevante se il bando la contempla espressamente tra le competenze rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 1 dic 2021Tribunale, Sentenza T-265/20
- Sentenza · 1 dic 2021Tribunale, Sentenza T-467/20
- Sentenza · 1 dic 2021Tribunale, Sentenza T-546/20
- Sentenza · 1 dic 2021Tribunale, Sentenza T-662/20
- Sentenza · 1 dic 2021Tribunale, Sentenza T-700/20
- Sentenza · 1 dic 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-462/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →